Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19725/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 19725/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 2020 deadline. The taxpayer argued for a declaratory ruling on extinction, but the administrative authority contended the process had naturally expired. The court ruled that without a formal request for the simplified procedure, the statutory time limit expired, terminating the case and leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the lapse of the deadline for requesting the simplified settlement procedure unless the parties specifically request the fixing of a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory time limit tax dispute termination procedural default contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25329/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Agrofrutta Uno S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Pierluigi Avallone, elettivamente domiciliata in Roma, viale dell’Aeronautica n. 11, presso lo studio dell’Avv. Stefano Tarullo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale Lazio Sez.

Staccata di Latina n. 1731/39/2016, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. RC3030100203. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/