Italian tax court declares process extinguished due to failure to request tax definition within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to request a simplified tax definition within the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer submitted the required documentation and payment, but no formal request for the definition was filed by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically under the specific tax law provision, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the taxpayer does not request the simplified definition within the prescribed term, unless the parties subsequently agree to fix a hearing.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14670/2018 R.G. proposto da: contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro Santambrogio Luigi, rappresentato e difeso dall’ Avv.to Paola Bastianelli, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini, presso il suo studio; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. Lazio - n. 6504/03/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi TK3018204985/2013. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il