Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The lower court had already noted that no settlement request was filed by December 31, 2020, triggering automatic termination under the relevant tax law. Consequently, the court dismissed the appeal, ruling that the procedural silence resulted in the loss of the right to continue the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a settlement within the prescribed term, the tax proceeding is automatically extinguished, and the right to continue the action is lost.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23177/2018R.G. proposto da: Estense Motori Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Osnato e Alessandro Alessandri, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Antonelli n. 50, presso il loro studio; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. Emilia Romagna n. 1304/09/2018, pron unciata con riferimento agli atti impositivi n. THD03I201231/2012, THD03I201234/2012, THD03I201854/2012, THD03I202053/2013, THD03I201233/2012, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il3