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Ordinanza — n. 19688/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to withdrawal of proceedings and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19688/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished because the tax agency withdrew the lawsuit, citing the extinction of the underlying tax assessment case. The agency had previously argued that the lower court failed to properly evaluate evidence regarding simulated leaseback transactions intended to evade taxes. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the substantive dispute had already ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002: When a party withdraws a claim due to the extinction of the underlying matter, the proceedings are extinguished without further examination of substantive arguments.

Parole chiave

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withdrawal of proceedings extinction of litigation tax assessment extinction lack of interest procedural extinction valore venale dell'immobile aggiudicazione all'incanto operazioni relative a titoli

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 28 010 / 20 19 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro 3Cs.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 3202/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLAZIO, depositata il 15/05/2018 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22giugno 2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificò a 3C s.p.a., in qualità di consolidante di Romana Investimenti Immobiliari s.p.a., un avviso di accertamento per il pagamento della maggiore Ires dovuta per l’anno 2010. Questi i fatti che avevano condotto all’emissione dell’atto impositivo: -nel maggio 2005, le società Roma Est Sanitaria Immobiliare s.r.l., Roma Ovest Sanitaria Immobiliare s.r.l. e Roma Nord Sanitaria Immobiliare s.r.l., costituite ad hoc dalla capogruppo Eurosanità s.p.a., avevano effettuato l’acquisto infragruppo di alcuni beni immobili, adibiti a cliniche private, per il corrispettivo di € 118.350.000,00 oltre IVA; - nel successivo mese di giugno, le stesse società avevano trasferito gli immobili in leaseback a tre banche (Banca Italease, Capitalia Leasing e Sarda Leasing) al prezzo complessivo di €150.000.000,00, indicando come utilizzatrice Romana Investimenti Immobiliari s.p.a., costituita nel 2005 e posseduta al 100% da Eurosanità; -con detta ultima, le banche avevano poi concluso distinti contratti di leasingdegli immobili, il cui valore era stato calcolato sul maggiore importo; contestualmente, Romana Investimenti Immobiliari aveva concluso un contratto di locazione delle stesse strutture con Eurosanità; - dopo tale operazione, le quote delle o riginarie acquirenti degli immobili erano state cedute al prezzo simbolico di € 1.000,00 ciascuna alla società lussemburghese Societé d’Investissements Immobiliers Holding s.p.a., che a sua volta controllava 3C s.p.a., consolidante del gruppo; -su tali basi, l’Amministrazione aveva rilevato, tra le altre cose, a carico dell’utilizzatrice Romana Investimenti Immobiliari, il fittizio aumento di valore della somma data a leasing e la possibilità di portare a detrazione i relativi costi.

Pertanto, l’Ufficio aveva ritenuto che la sproporzione fra il valore di mercato degli immobili e il prezzo d’acquisto da parte delle banche costituisse elemento privo di logica economica, spiegabile unicamente con l’intenzione di dissimulare altri rapporti, onde far ottenere al gruppo disponibilità ulteriori rispetto a quelle necessarie per acquistare i beni; di qui la richiesta alla società di maggiori imposte, conseguenti al fatto che il canone di leasing deducibile andava parametrato al prezzo originario di acquisto, e non a quello, maggiore, determinato in sede di leaseback.

2. L’avviso di accertamento fu vittoriosamente impugnato dalla contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Il successivo appello, proposto dall’Agenzia delle entrate, fu respintodalla Commissione tributaria regionale del Lazio. I giudici del gravame, pur ritenendo non adeguatamente motivata la sentenza di prime cure, ne condivisero gli esiti nel merito, osservando che il contratto di leaseback , ormai diffuso nella pratica commerciale e ritenuto lecito perché sorretto da causa meritevole, avesse mascherato un finanziamento occulto, con sottrazione di imponibile.

Rilevarono, infatti, che l’operazione posta in essere aveva comportato il versamentodi imposte in un’unica soluzione, mentre la società utilizzatrice avrebbe poi dedotto i canoni di leasing annualmente e per lungo tempo.Osservarono, ancora, che lebanche concedenti non avrebbero mai acquistato e rivenduto gli immobili allo stesso prezzo– così come non lo avrebbe fatto nessun altro finanziatore – perché la vendita era avvenuta sulla base del valore patrimoniale di bilancio degli immobili, mentre il riacquisto, necessariamente, doveva rispettare il maggior valore di mercato, con l’agevolazione della rateazione propria del leasing.

In tal senso, richiamarono la sentenza n. 35294/2016 di questa Corte, con la quale era stata esclusa ogni possibile assimilazione, ai fini fiscali, delle plusvalenze derivanti dal leasing a quelle scaturenti da una normale compravendita; nonché la sentenza n. 8481/2009, che aveva circoscritto la finalità di elusione del contratto di leaseback ai soli casi di stipula per risparmio d’imposta o di palese antieconomicità, qui non verificatisi.

3. L’Amministrazione ricorre per cassazione sviluppando tre motivi. La società contribuente non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’Agenzia ricorrente assume che la sentenza d’appello sarebbe sorretta da motivazione meramente apparente; i giudici d’appello avrebbero, infatti, equivocato il fondamento dell’atto impositivo, con il quale era contestata la realizzazione di un’operazione simulata, posta in diretta frode alla legge, anziché un negozio con finalità elusive, come da loro ritenuto. Gli argomenti posti alla base del rigetto della domanda non si ponevano, pertanto, in rapporto di congruità sostanziale con i fatti dedotti in giudizio, dai quali risultavano del tutto estranei.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 39, comma primo,lett. d ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 1414 cod. civ. La censura si pone su un piano di continuità logica con la precedente. L’Amministrazione osserva infatti che la C.T.R. ha svolto considerazioni inerenti all’intrinseca liceità del contratto di leaseback facendo implicitamente derivare da tale rilievo quello dell’infondatezza dell’ipotesi di simulazione posta alla base dell’azione accertativa, senza svolgere alcun accertamento in relazione a quest’ultima nell’ottica della denunziata finalità elusiva di obblighi tributari.

3. Infine, con il terzo motivo è denunziata violazione degli artt. 109 TUIR, 39, comma primo, lett d), del d.P.R. n. 600/1973, 2727 e 2729 cod. civ. Secondo l’Amministrazione, la C.T.R. avrebbe operato un’erronea lettura del materiale probatorio, in particolare omettendo di valutare globalmente – e non in modo atomistico – le circostanze evidenziate nell’atto impositivo, dalle quali emergeva la predisposizione di uno schema meramente formale.

4. Va preliminarmente rilevato che, con la memoria depositata il 10 marzo 2023, l’Agenzia ricorrente ha dato atto dell’intervenuta estinzione del giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della consolidata Romana Investimenti, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione della presente controversia, e perciò instando per la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere. Tale dichiarazione, afferendo a un presupposto processuale del quale è evidenziata la sopravvenuta insussistenza, è sostanzialmente equiparabile a una rinunzia e consente, pertanto, di dichiarare l’estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la società contribuente. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e, comunque, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione es