Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency sued Alluminio di qualità S.p.A. regarding tax incentives under Law 119/2018, but no motion for settlement was filed before the statutory period expired. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and ordered the party that advanced costs to bear them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes if parties fail to request a settlement hearing within the prescribed term, with costs remaining on the party that advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25299/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro Alluminio di qualità S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Sara Armella e Marina Milli, elettivamente domiciliato in Roma, via Marianna Dionigi n. 29, presso lo studio di quest’ultima; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. della Lombardia n. 1342/20/2017, pronunciata con riferimento all’atto n. 06820130134201925.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie aisensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensidi tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il2