Tax court declares process extinguished due to simplified settlement agreement deadline lapse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement agreement before the statutory deadline. The tax agency confirmed the payment was made, and no party requested a hearing to extend the timeline. Consequently, the court ruled the proceedings terminated automatically under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the lapse of the deadline for requesting a hearing, unless parties explicitly request its fixation.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28087/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro Guido Morelli, Giuliano Morelli e Maria Federici, eredi dell’ex socio Franco Morelli (deceduto) e Aldo Pasini, in proprio e nella qualità di - rispettivamente – eredi di ex soci ed ex socio della “La ferrarese di Morelli Franco e C. Snc” rappresentati e difesi dagli Avv. Angelo Osnato e Alessandro Alessandri, elettivamente domiciliato in Roma, via G.
Antonelli n. 50, presso il loro studio; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. Emilia Romagna n. 1146/06/2016, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. R7J01T200850. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il