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Ordinanza — n. 19654/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming tax audit evidence violates criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19654/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected Marbel SRL's appeal against the Customs Agency regarding a supplementary tax assessment based on flawed Bangladeshi certificates. The appellant argued that the tax authority violated criminal procedural guarantees by continuing the audit after discovering criminal indicators without applying specific defense protections. The court ruled that criminal procedure rules apply only to the application of penal law, not to general tax assessment proceedings where any evidentiary value is admissible.

Regesto Legislator

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Art. 220 disp. att. c.p.p.; Art. 191 cod. proc. pen.: Criminal procedural guarantees apply in tax audits only regarding the application of penal law, not the admissibility of evidence, which remains unrestricted unless constitutional rights are infringed.

Parole chiave

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tax audit procedure criminal procedure application evidence admissibility supplementary tax assessment customs regulation bolletta doganale obbligo della denunzia doganale dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 220 disp. att. c.p.p.
2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p. - che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione della legge penale" (Cass.
Art. 191 cod. proc. pen.
8344 dl 2001), non rinvenendosi nell'ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 191 cod. proc. pen., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate» (Cass., n.
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12
Va rammentata la netta differenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio -sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, successivamente confermato dal d.
d. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20
Art. 2 e 654 c.p.p.
3.La società ha proposto appello che la CTR Puglia ha rigettato ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 220 comma 2 lett.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 220 disp. att. c.p
3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p.
art. 191 cod. proc. pen
8344 dl 2001), non rinvenendosi nell'ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 191 cod. proc. pen., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate» (Cass., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 22984, 22985 e 22986 del 2010
- che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione della legge penale" (Cass. nn. 22984, 22985 e 22986 del 2010; Cass.
Cass. n. 13121 del 2012
22984, 22985 e 22986 del 2010; Cass. n. 13121 del 2012, Cass.
Cass. n. 8605 del 2015
13121 del 2012, Cass. n. 8605 del 2015).
Cass. n. 31243 del 2019
Cass. n. 4066 del 2015
Cass. n. 5105 del 2020
Cass. n. 20151 del 2021
Cass. n. 29132 del 2018
Cass. n. 9568 del 2007
Cass. n. 8344 dl 2001
Cass. n. 24923 del 2011
31243 del 2019), ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, che qui non vengono in rilievo (Cass. n. 24923 del 2011, Cass.
Cass. n. 31779 del 2019
24923 del 2011, Cass. n. 31779 del 2019 e Cass.n.8459 del 2020).
Cass. n. 8459 del 2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23116/2020 R.G. proposto da : MARBEL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 266, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA (RNZLVI50B58I330Z) rappresentato e difeso dall'avvocato QUERCIA LUIGI (QRCLGU62P12C983I); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE, dom iciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

TARANTO n. 230/2020depositata il 11/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: 1.La Marbel srl ha proposto ricorso davanti alla CTP di Taranto avverso l’avviso di accertamento suppletivo di diritti doganali a seguito di controllo a posteriori della bolletta doganale IM4 n. 7286/K del 11.10.2005 avente ad oggetto merci in esenzione di origine e provenienza dal Bangladesh, essendo risultata la non veridicità e validità del certificate FORM A come dichiarato dalla competente autorità del Bangaldesh, con conseguente revoca della esenzione daziaria. 2.La CTP ha rigettato il ricorso. 3.La società ha proposto appello che la CTR Puglia ha rigettato ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 220 comma 2 lett.

b) del Codice Doganale Comunitario. 4.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione la società affidato ad un motivo. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane. CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente, osserva il Collegio che la ricorrente ha depositato istanza di riunione al presente giudizio o di trattazione congiunta nella stessa udienza, dei procedimenti iscritti ai nn.rg23038/20 e 23536/20 nonché istanza di riunione al presente giudizio dei procedimenti iscritti ai nn. rg. 23048/20, 23043/20, 23120/20, 23116/20, 23121/20, 23227/20, 23223/20, 23217/20, 23213/20, 23210/20, 23206/20, 23448/20, 23432/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20, 23537/20 e 23533/20, in quanto tutti connessi tra loro perché relativi a contenziosi tra la Marbel S.r.l. e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed aventi ad oggetto le medesime questioni, essendo fondati sugli stessi presupposti ovvero l’impugnazione di avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica per revisione d’accertamento di bollette doganali, con contabilizzazione “a posteriori” dei dazi non riscossi. 1.1.

L’istanza va rigettata essendo stata cale ndarizzata, nella stessa udienza, la trattazione di tutti i suddetti ricorsi, di modo che è scongiurata l'eventualità di soluzioni contrastanti. 1.2. Va, altresì, disattesa l’istanza di riunione al presente procedimento di quelli RG 23038/20 e 23536/20 non sussistendo ragione alcuna di opportunità o di economicità che può consigliare il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trattazione congiunta.

2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. perché erroneamente la CTR non aveva annullato l’atto accertativo che era stato emesso sulla base di risultanze istruttorie illegittimamente acquisite in quanto, una volta emersi indizi di reato, si era proseguito nell’attività di revisione senza applicare le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale. 3.Il motivo è infondato. 3.1. Va rammentata la netta differenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio -sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, successivamente confermato dal d. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.

20) ma altresì desumibile dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p. - che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione della legge penale" (Cass. nn. 22984, 22985 e 22986 del 2010; Cass. n. 13121 del 2012, Cass. n. 8605 del 2015). 3.2. In sede di accertamento tributario, invece, può essere valorizzato qualsiasi elemento che abbia valore indiziario, ancorché acquisito in modo irrituale, ad eccezione dei casi di inutilizzabilità specificamente sanzionata dalla disciplina tributaria, ovvero lesivi dei diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass., n. 31243 del 2019;

Cass., n. 4066 del 2015; Cass., n. 5105 del 2020; Cass., nn. 8605 e 8606 del 2015; Cass., n. 20151 del 2021; Cass., n. 29132 del 2018; Cass., n. 9568 del 2007; Cass., n. 8344 dl 2001), non rinvenendosi nell'ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 191 cod. proc. pen., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate» (Cass., n. 31243 del 2019), ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, che qui non vengono in rilievo (Cass. n. 24923 del 2011, Cass. n. 31779 del 2019 e Cass.n.8459 del 2020). 4.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe