Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by December 2020 deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to utilize the special procedure under Article 6 of Legislative Decree 119/2018 to finalize the case. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and assigned any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties do not request a settlement hearing within the statutory deadline, the tax dispute process extinguishes automatically, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12647/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Luciano Ricordini, in proprio e quale amministratore e liquidatore della cessata Sas Ri.Ch. Ricordini Chirurgica in liquidazione, nonché quale erede di Umberto Ricordini, e Massimiliano Carlo Ricordini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Lodi, Lorenzo Magnani e Maria Antonelli, elettivamente domiciliatiin Roma, Piazza Condar n. 22, presso lo studio di quest’ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 121/06/2017,pronunciata con riferimento agli atti impositivi TL3022905185/2013, TL3013305895/2013, TL3013305832/2013, TL3013305836/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma