Tax court process extinguished by expiration of 2020 deadline under Art. 6 D.L. 119/2018 without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished after the December 31, 2020 deadline passed without either party requesting a hearing. The taxpayer submitted documentation for a simplified definition, but neither side filed the specific request required to extend the timeline under Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory deadline for requesting a hearing expires without such a request, the tax proceeding is extinguished by operation of law, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17151/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Rosazza Ada, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Logozzo e Rocco Agostino, con domicilio elettoin Roma, viale Delle Milizie n. 34, pres so lo studio di quest’ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia n. 1768/07/16, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. T9B01QL05064.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 15.06