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Decreto — n. 19566/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to oppose accelerated settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19566/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to oppose the accelerated settlement proposal within the mandatory forty-day period. Although the opposing parties submitted a request for hearing after the deadline, the court ruled this could not substitute for a formal opposition containing the necessary grounds for appeal. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to oppose the accelerated settlement proposal within the prescribed term, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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accelerated settlement proposal extinction of proceedings failure to oppose cassation appeal dismissal litigation costs allocation eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
NAPOLI n.10334/2016 depositata il 22/11/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
NAPOLI n.10334/2016 depositata il 22/11/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14190/2017 R.G. proposto da : VENTICINQUE MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 36, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI GIAMMARCO (BRBGMR72L17H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato BERARDI SEVERINO (BRRSRN75H21I234A) -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, domiciliata in Napoli via traversa Michele Pietravalle 11 presso lo studio del legale, rappresentata e difes a dall'avvocato MELILLO ANTONIO (MLLNTN68T22L049Y) -controricorrente- nonchè contro MEF AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIADEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappre senta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n.10334/2016 depositata il 22/11/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Rilevato che l’istanza di trattazione proveniente dalla controricorrente, peraltro successivamente alla scadenza del termine per proporre opposizione, non può essere considerata alla stregua di una opposizione alla p.d.a, che deve contenere le ragioni della “ impugnazione”; opposizione che , de l resto, la parte vittoriosa non ha alcun interesse a proporre; che, la domanda di definizione risulta pervenuta solo all’Agenzia, in quanto non risulta depositata in atti all’epoca della proposta di definizione accelerata; che, comunque, entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica citata, la ricorrente ha omesso di proporre opposizione per rappresentare l’intervenuta domanda di definizione(respintasuccessivamente dall’amministrazione);Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore di Equitalia ed oltre eventuali spese prenotate a debito in favore della Agenzia delle Entrate. Così