Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, representing Aler Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano, did not act within the statutory timeframe, while the respondent, Comune di Cassina de' Pecchi, contended that the delay rendered the appeal inadmissible. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.808/2019 R.G. proposto da : ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VULCANO MARIA SONIA (VLCMSN68A66H501Y), MAZZA FRANCESCA (MZZFNC65C60F205S) -ricorrente- contro COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI , elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA (GRZNDR71R02H501N) rappresentato e difeso dall'avvocato ROTA ROBERTO (RTORRT74T29E648A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MILANO n.2559/2018 depositata il 04/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in