Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Calabrian Region's decision extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory period. The Region challenged a lower court ruling regarding a specific administrative matter, while the opposing party and tax agency were also involved. The court ruled that the 40-day deadline for filing a cassation appeal had expired without a request for a decision, resulting in the automatic dismissal of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment termination within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13001/2021 R.G. proposto da : REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura Regionale (C.F. MZZ FDN 64H 04H 224D) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Antonio Giulio Morabito sito in Roma, alla Via Matteo Boiardo n. 12, (MRBFPP68S07H224D) -ricorrente- contro CONDOLUCI SPASIMINA, elettivamente domiciliato in MONTESILVANO C.so Umberto I, 17, presso lo studio dell’avvocato ALESSI ROCCO MARIA GIOVANNI (LSSRCM62A26H558R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAMONE FRANCESCO G. (MMNFNC60B18H558A) -controricorrente- nonché Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
REGGIO CALABRIA n.1055/2021depositata il 08/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualiin relazione alle parti costituite, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso