Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19533/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares litigation extinguished due to voluntary tax payment and lack of further procedural steps.

Numero d'incarto Decreto — n. 19533/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted a request for simplified tax definition and paid the owed amount. The Agency of Revenue confirmed the taxpayer's compliance and noted that no further procedural requests were filed by either party before the deadline. Consequently, the court ruled the process terminated under specific provisions of the 2018 decree, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer requests simplified tax definition and pays the debt, and no further procedural acts occur within the statutory period, the litigation is extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction simplified tax definition voluntary tax payment procedural time limit costs allocation rule arretrati d'imposta esecuzione della tassazione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25313/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro STI.GER Srl, già STI.GER di Geraci Giuseppe C. Sas, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dario Frazzetta e Maria Maniscalco, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso l’avv. Carlo Alessi; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. Sicilia – Sez. Stacc. Caltanissetta n. 1108/07/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. TYQCRA200037.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanzadi trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che,pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 2