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Decreto — n. 19522/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified settlement request.

Numero d'incarto Decreto — n. 19522/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party filed a request for simplified settlement by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to submit the necessary documentation under Article 6 of Legislative Decree 119/2018 within the statutory period. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for filing a request for simplified settlement, unless the parties subsequently request a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement deadline Legislative Decree 119/2018 Civil Procedure Code Art 391 automatic process termination assistenza amministrativa fiscale imposta sull'utile diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24177/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro G.A.M. Spa, e FINCOM Spa, rappresentate e difese dall’avv. Alice Cogliati Dezza, con domicilio elettoin Roma, via Alessandro Farnese n. 7, presso il suo studio. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Calabria n. 426/03/16, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. TDA080100005/2011.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 15