Cassation court dismisses appeal regarding preclusive tax exceptions not raised against prior payment notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Giuseppe Scotti's appeal against the Lazio Tax Collection Office's refusal to allow exceptions regarding payment notice notifications and tax prescription. Scotti argued these defenses should have been raised against the initial notices rather than the subsequent mortgage pre-notice, while the Tax Agency contended the exceptions were procedurally precluded. The court ruled that exceptions against definitive acts are preclusive if not raised against the preceding acts, thereby upholding the lower court's decision to dismiss the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/73; In tax litigation, exceptions against definitive acts are preclusive if not raised against preceding acts, rendering them inadmissible in subsequent proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5081/2019 R.G. proposto da : SCOTTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CIRILLO, 15, presso lo studio dell’avvocato CONDARELLI AGNESE (CNDGNS72L51H501N) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 4477/2018depositata il 26/06/2018 ;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che: 1.Giuseppe Scotti ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (art.77, comma 2 bis, d.P.R. 602/73) per crediti erariali portati in alcune cartelle, ha affermato che, essendo state le cartelle seguite da intimazioni di pagamento ritualmente notificate, le eccezioni relative al procedimento di notifica delle cartelle e alla prescrizione dei crediti avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione delle intimazioni stesse e non potevano essere proposte mediante impugnazione del successivo preavviso di iscrizione ipotecaria;
2. l’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso; Considerato che:
1. con il primo e con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge (“artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/92, 24, 97 e 111 Cost., 77-bis d.P.R. 602/73”) per avere la CTR ritenuto che le eccezioni di difetto di notifica delle cartelle e di prescrizione dei crediti erariali sottesi alle cartelle non potessero essere sollevate in assenza di eccezioni e/o vizi della procedura esecutiva preannunciata;
2. con il terzo motivo di ricorso si lamenta sotto la vaga rubrica di “illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio di ampia discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5. Omesso esame dell’eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica di cartelle di pagamento in carenza di qualsivoglia prova documentale ex art. 26 del d.P.R. 602/73 e 2697 cod. civ.”, che la CTR non si è pronunciata sulla eccezione di nullità della notifica di alcune cartelle;
3. con il quarto motivo di ricorso si lamenta, sotto la vaga rubrica di “illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio di ampia discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5. Omesso esame dell’eccezione di nullità della pretesa fiscale per maturata decorrenza dei termini di prescrizione previsti dalla normativa speciale di riferimenti in materia tributaria. Sulla necessaria verifica della decorrenza dei termini da accertarsi sull’intero periodo in cui la pretesa fiscale è posta in riscossione”, che la CTR non si è pronunciata sulla eccezione di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle;
4. l’Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce l’inammissibilità del ricorso deducendo che il ricorrente abbia rilasciato la procura al difensore in data anteriore a quella del deposito della sentenza impugnata; 4.1 l’eccezione è infondata: nella procura in calce al ricorso per cassazione, pur datata 11 giugno 2018, si fa riferimento alla sentenza impugnata indicando numero e data di pubblicazione 26 giugno 2018. E’ quindi evidente che la data della procura è frutto di un mero errore materiale e che la procura è stata in realtà conferita successivamente e proprio con specifico riferimento alla sentenza in epigrafe;
5. i quattro motivi di ricorso, da esaminarsi in modo congiunto in quanto strettamente connessi, sono infondati. 5.1. La CTR ha ritenuto preclusa ogni contestazione sulla ritualità delle notifiche delle cartelle e sull’esistenza dei crediti portati nelle cartelle per non essere state dette eccezioni sollevate con l’impugnazione delle intimazioni notificate dopo le cartelle e prima del preavviso di iscrizione ipotecaria. Non ha quindi omesso di pronunciare sulle ridette eccezioni ma le ha dichiarate non proponibili in sede di impugnazione del preavviso di iscrizione perché ormai precluse per effetto della mancata impugnazione delle intimazioni.
Nel dichiarare così improponibili le dette eccezioni ha fatto corretta applicazione del principio per cui “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. 29 novembre 2021, n. 37259).
6. il ricorso deve essere dichiarato infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate Riscossione le spese le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.500,00 oltre spese prenotatea debito; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que