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Decreto — n. 19505/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares process extinguished due to failure to request accelerated tax settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 19505/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer failed to request the accelerated tax settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The Agency of Revenue argued that the taxpayer submitted the necessary documentation for the simplified settlement but did not formally request the accelerated treatment, while the taxpayer contended the submission constituted such a request. The court ruled that without an explicit request within the specified timeframe, the process automatically terminated, leaving the taxpayer responsible for any advanced costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished if the taxpayer fails to request the accelerated settlement procedure within the statutory deadline, unless the parties subsequently agree to fix a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction accelerated settlement procedure statutory deadline failure taxpayer responsibility procedural termination rettifica delle detrazioni contenzioso tributario lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20409/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro Ceramiche Gambarelli Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico de Martino , elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio dell’Avv. Grez e associati Srl; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. Emilia Romagna n. 3512/04/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. THH031G01150/2012.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,