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Ordinanza — n. 19464/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection cartels and prescriptive exceptions, rejecting procedural irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19464/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giuseppe Scotti's appeal against the Lazio Regional Tax Court's decision regarding tax collection cartels. Scotti argued that the court failed to properly examine prescription exceptions and nullify the entire collection procedure due to notification irregularities. The court rejected these claims, affirming that the Regional Tax Court correctly handled the procedural aspects and the specific arguments regarding the validity of the collection acts.

Regesto Legislator

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Artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/92; 2697 cod. civ.; 26 d.P.R. 600/73; 72 d.P.R. 602/73; 24, 97 e 111 Cost.: The court of first instance may annul specific collection cartels without declaring the entire collection procedure null if the irregularity concerns only a single document, and the court is not required to examine prescription exceptions raised via subsequent seizure acts if they were not properly raised against the original cartels.

Parole chiave

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tax collection cartels prescription exceptions notification irregularities procedural nullity seizure acts Cassation appeal fiscal agency pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/92
Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge (“artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/92, 24, 97 e 111 Cost., 72 d.P.R.
2697 cod. civ.
602/73; 2697 cod. civ.; 26 d.P.R.
26 d.P.R. 600/73
civ.; 26 d.P.R. 600/73”) per non avere la CTR annullato la cartella della cui notifica aveva notato non esservi prova e per non avere la CTR dichiarato, conseguentemente, la “nullità dell’intero procedimento di riscossione”;
72 d.P.R. 602/73
546/92, 24, 97 e 111 Cost., 72 d.P.R. 602/73; 2697 cod.
Artt. 24, 97 e 111 Cost.
Art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 11 5/2002
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.300,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, co.
art. 617 c.p
602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30008 del 2019
Cass. 21472/2012
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Ordinanza — n. 16127/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of decisive factual omission in tax collection notice case.
Ordinanza — n. 4889/2026 — snciv
Cassation court dismisses Equitalia's appeal on notification grounds but allows the second ground regarding payment notice consolidation.
Ordinanza — n. 24196/2024 — snciv
Cassation appeal dismissed due to defective special power of attorney lacking required date certification post-notice.
Ordinanza — n. 28993/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal regarding tax credit extinction in bankruptcy proceedings. The court rejects the argument that a new statute applies retroactively to bankruptcy cases. The decision upholds the principle that bankruptcy proceedings exclude further collection acts. The court clarifies that the tax roll serves as the basis for credit opposition in bankruptcy. The ruling confirms that the tax claim is extinguished by prescription. The court notes the new law does not apply to existing bankruptcy cases. The decision emphasizes the specific procedural rules governing tax credits in insolvency. The court maintains that the tax roll is the relevant document for bankruptcy proceedings. The ruling affirms the finality of the lower court's decision on prescription. The court dismisses the appeal without ordering any further proceedings.
Ordinanza — n. 2836/2024 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal due to lack of necessary co-litigation of the garnished third party.

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11745/2018 R.G. proposto da : SCOTTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CIRILLO N. 15, presso lo studio dell’avvocato CONDARELLI AGNESE (CNDGNS72L51H501N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LATINA, REGIONE LAZIO, COMUNE DI PONZA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 5856/2017depositata il 10/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che:

1. Giuseppe Scotti ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di atto di pignoramento presso terzi per crediti erariali portati in numerose cartelle, ha affermato che le cartelle erano state tutte ritualmente notificate tranne una in riferimento alla quale era stata tuttavia notificata una intimazione di pagamento e che, ciò stante, le eccezioni relative ai crediti – “ivi compresa la [eccezione] di prescrizione”- avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione delle cartelle e dell’intimazione non potendo essere proposte mediante impugnazione del successivo atto di pignoramento;

2. l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso, difese dall’Avvocatura dello Stato. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha anche depositato un successivo controricorso con il patrocinio di difensore del libero foro. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge (“artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/92, 24, 97 e 111 Cost., 72 d.P.R. 602/73; 2697 cod. civ.; 26 d.P.R. 600/73”) per non avere la CTR annullato la cartella della cui notifica aveva notato non esservi prova e per non avere la CTR dichiarato, conseguentemente, la “nullità dell’intero procedimento di riscossione”;

2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge (“artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/92, 24, 97 e 111 Cost., 77 d.P.R. 602/73”) per avere la CTR “omesso la disamina dell’eccezione di prescrizione dei crediti erariali sottesi alle cartelle di pagamento impugnate per mezzo del successivo atto di pignoramento”;

3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta, sotto la rubrica di “violazione e falsa applicazione e/o omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di ampia discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5”, che la CTR non abbia accolto l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali portati nelle cartelle;

4. il primo motivo è infondato. 4.1 La CTR ha affermato che “per la cartella [de qua] risulta trasmessa l’intimazione di pagamento recante n…. notificata al Signor Scotti in data 4 dicembre 2013”. Ha poi affermato che il credito portato dalla cartella non poteva essere contestato - segnatamente sotto il profilo fatto valere dal contribuente della prescrizione- mediante impugnazione dell’atto di pignoramento in quanto ogni contestazione avrebbe potuto e dovuto essere sollevata con l’impugnazione della intimazione e, non essendo stata sollevata in quella sede, era ormai preclusa. 4.2.

Al contrario di quanto assume il ricorrente, in tema di atti d'imposizione tributaria e di cartelle per crediti tributari, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza né di perfezionamento o validità ma è condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto (Cass. 24 agosto 2018, n. 21071; Cass. 31 gennaio 2108, n.2203; Cass. 31 marzo 2022, n.10385). 4.3. La CTR, ritenendo preclusa ogni contestazione sull’esistenza del debito portato nella cartella, ha deciso correttamente giacché, “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. 29 novembre 2021, n. 37259). 4.4.

La Corte ha anche affermato che “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass.

Sez. U - , 5 giugno 2017, n. 13913). La statuizione riguarda, come espressamente specificato, il caso di atto di pignoramento quale “primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito” laddove, nel caso che occupa, l’atto di pignoramento era stato preceduto dalla intimazione di pagamento. 4.5. Ne consegue che, essendo le vicende relative al credito portato nella cartella -segnatamente la vicenda della prescrizione verificatasi (non per ragioni sopravvenute alla notifica della intimazione ma) asseritamente per non essere stato il termine di prescrizione interrotto dalla notifica della cartella in questione- ormai precluse e quindi essendo il credito da ritenersi esistente, ed essendo inoltre il pignoramento in parte qua correlato al pregresso atto di intimazione, è ineccepibile la decisione della CTR di non accogliere la pretesa del contribuente di annullamento del “procedimento di riscossione”;

5. il secondo e il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi, sono infondati. 5.1 Valgono per essi le considerazioni di cui ai punti 4.3. e 4.4. Anche qui pare opportuno ribadire che il contribuente si è riferito alla prescrizione maturata in relazione alle cartelle di pagamento. Non ha censurato l’accertamento del giudice di merito per cui “le cartelle sono state seguite da intimazioni di pagamento che, pur regolarmente notificate prima dell'atto di pignoramento, neanche sono state impugnate”;

6. il ricorso deve essere rigettato;

7. per quanto concerne le spese le stesse sono liquidate come in dispositivo. Deve precisarsi che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre ha diritto a vedersi rifondere le spese per l’attività difensiva della Avvocatura dello Stato - attività peraltro svolta unitariamente nell’interesse anche della Agenzia delle Entrate-, non ha diritto a vedersi rifondere le spese anche per l’attività difensiva svolta dall’Avvocato Fulvio Ceglio con controricorso successivo a quello dell’Avvocatura di Stato. Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 30008 del 2019 hanno statuito che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Alla stregua di quanto precede ove, come nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate Riscossione abbia scelto per il patrocinio dell’Avvocatura erariale deve ritenersi preclusa la possibilità del ricorso ad un difensore del libero foro. Per di più anche laddove la presenza di più difensori è legittima, come in caso di parte privata che abbia dato mandato a due difensori del libero foro, nondimeno la presenza di più difensori non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati (Cass. 21472/2012).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.300,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 11 5/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell