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Ordinanza — n. 19432/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax assessment regarding bank verification and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19432/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision annulling tax assessments based on bank account verifications. The agency argued the lower court erred in finding procedural defects regarding the lack of prior contradictory proceedings and insufficient motivation. The court rejected these claims, ruling that bank verification is discretionary and does not require pre-trial contradictory proceedings, while also finding the lower court's reasoning on costs to be substantively flawed.

Regesto Legislator

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Art. 32 d.P.R. n. 600/1973; Cass. 20 marzo 2018, n. 32957: The use of bank verification reports as a basis for tax assessment does not require prior contradictory proceedings with the taxpayer, as such verification remains a discretionary power of the tax office.

Parole chiave

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tax assessment procedure bank verification reports contradictory proceedings tax office discretion procedural defects motivation requirement tax liability determination indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R.
Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc. civ
600/1973, dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 marzo 2018, n. 32957
Cass. 14 gennaio 2015, n. 407
Cass. 14 gennaio 2015, n. 407).
Cass. 15 luglio 2022, n. 22451
Cass. 20 dicembre 2019, n. 34209
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19472/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, –ricorrente – contro SALERNO BRUNO RENATO, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Bettolo n. 36, presso lo studio dell’Avv. Santina D’Eramo dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. Andrea Polimeno, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrent e - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 325/04/2016, depositata il 7 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023dal consigliere dott.

Valentino Lenoci; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF-IRAP 2007- R.G. N.19472/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Con avvisi di accertamento n. TD9010200472/2012 e TD9010200476/2012, notificati il 22 giugno 2012, l’Agenzia delle E ntrate – Direzione provinciale di Vibo Valentia procedeva alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi percepiti da Salerno Bruno Renato nell’esercizio di attività professionale per gli anni 2007 e 2008. In particolare, per l’anno 2007 venivano determinati compensi per un importo complessivo di € 216.099,00 (a fronte di € 72.445,00 dichiarati), a seguito di verifiche dei movimenti bancari in entrata (versamenti) ed in uscita (prelevamenti), relativi ad importi non transitati in contabilità; per l’anno 2008 venivano determinati compensi per un importo complessivo di € 174.207,00 (a fronte di € 57.600,00 dichiarati), sempre sulla base di verifiche delle movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita.

In forza di tali accertamenti, venivano determinate le maggiori IRPEF (e relative addizionali) ed IRAP dovute, oltre interessi e sanzioni.

2. Avverso tali avvisi di accertamento il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia la quale, con sentenza n. 159/01/2015, depositata il 28 gennaio 2015, lo rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale del la Calabria , con sentenza n. 325/04/2016,pronunciata il 21 gennaio 2016 e depositata in segreteria il 7 marzo 2016 , accoglieva l’appello, annullando gli atti impugnati e condannando l’Agenzia alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di cinque motivi. R.G. N.19472/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Resiste con controricorso Salerno Bruno Renato. 5.La discussione del ricorso è stat a fissat a per l’adunanza in camera di consiglio del10 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi. 6.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere fondata l’eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, in quanto basati sul richiamo del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, essendo ormai consolidato l’orientamento di questa Corte, che aveva confermato la piena legittimità di tale modalità motivazionale, a condizione che l’atto richiamato fosse stato già regolarmente notificato al contribuente, di modo che quest’ultimo fosse comunque edotto delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa tributaria. 6.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.

3) e 4), dello stesso codice. Rileva l’Ufficio che la sentenza della C.T.R. conterrebbe una motivazione meramente apparente, perché, pur affermando il principio generale secondo cui, nella determinazione del R.G. N.19472/2016 Cons. est. Valentino Lenoci reddito sulla base di accertamenti bancari, si sarebbe dovuto tenere conto dei costi a fronte dei maggiori ricavi, non ha calato tale principio nella fattispecie concreta, nulla dicendo in ordine alla prova dei costi ed ai documenti da cui desumere tali costi. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce l’Ufficio, in particolare, che la C.T.R. ha ritenuto scontata l’esistenza dei costi da portare in deduzione ai maggiori ricavi, applicando, tuttavia, erroneamente la presunzione di incidenza percentuale di tali costi secondo l’id quod plerumque accidit, nonostante che i costi di una attività professionale non sarebbero necessariamente proporzionali all’ammontare degli incassi. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973e dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente che la C.T.R. avrebbe errato nell’annullare gli avvisi di accertamento impugnati per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, posto che, in tema di indagini bancarie, non esiste un generale principio del contraddittorio tale da inficiare la validità dell’avviso di accertamento. 6.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, la ricorrente eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. R.G. N.19472/2016 Cons. est. Valentino Lenoci proc. civ., posto che la C.T.R. avrebbe omesso di considerare che un invito al contraddittorio era stato comunque emesso dalla G.d.F. in sede di verifica fiscale.

7. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il primo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono da ritenere fondati. La C.T.R. afferma che gli avvisi di accertamento impugnati sarebbero nulli, in quanto basati su elementi acquisiti dal p.v.c. della Guardia di Finanza, e senza convocazione del contribuente, e quindi senza contraddittorio preventivo. Sul punto, va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, lamotivazione per relationem dell’avviso di accertamento, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio(Cass.20 marzo 2018, n. 32957;

Cass. 14 gennaio 2015, n. 407). Nel caso di specie, è pacifico che il p.v.c. fosse già in possesso del contribuente, ragion per cui erroneamente la C.T.R. ha ritenuto non soddisfatto l’obbligo di motivazione, mediante il richiamo a tale atto. R.G. N.19472/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Con riferimento, poi, all’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, occorre rilevare che, in tema di accertamento delle imposte, la ricostruzione della base imponibile, mediante le risultanze degli accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (ex plurimis, Cass. 15 luglio 2022, n. 22451; 20.12.2019, 34209). 7.2.

Anche il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata appare del tutto carente sotto il profilo motivazionale, in quanto, nell’annullare gli avvisi di accertamento impugnati, si limita ad affermare il principio secondo il quale l’Ufficio accertatore avrebbe dovuto tenere conto anche dell’incidenza percentuale dei costi relativi a presunti maggiori ricavi, peraltro senza alcun esame della documentazione prodotta dallo stesso contribuente. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata appare munita di una motivazione puramente apparente, nulla avendo specificato, la C.T.R., circa la concreta determinazione dei costinella fattispecie in esame, al di là di mere affermazioni di principio. 7.3.

All’accoglimento del primo e secondo motivo di appello consegue l’assorbimento del terzo e del quinto motivo. R.G. N.19472/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo e quinto motivo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di giusti