Tax court declares process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the administrative process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for a simplified procedure, while the Revenue Agency contended the statutory time limit had passed without intervention. The court ruled that the expiration of this specific term legally terminated the proceedings, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The administrative process regarding tax definitions is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a settlement hearing, unless the parties subsequently request a hearing under Art. 391 of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9297/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro PASQUALE Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fausto Di Pede, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 290, presso lo studio dell’Avv. Maria Bruna Chito; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. BASILICATA n. 171/01/2014, depositata il 11/03/2014, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. 88801R101175.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 5 lug