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Decreto — n. 19354/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares process extinguished due to failure to request simplified procedure settlement by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 19354/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax court declared the administrative process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency and the taxpayer failed to submit the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the definition was filed. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the lapse of the deadline for requesting the simplified procedure settlement unless the parties request a hearing, with costs remaining with the anticipator.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement deadline Legislative Decree 119/2018 administrative process termination costs allocation rule differimento dell'imposizione rettifica delle detrazioni assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9114/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro DICANIO Donato Giulio, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fausto Di Pede, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 290, presso lo studio dell’Avv. Maria Bruna Chito; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. BASILICATA n. 168/01/2014, depositata il 11/03/2014, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. 88801R101171.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 5 lug