Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, resulting in the automatic expiration of the process. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed term, the proceeding is extinguished by operation of law.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9298/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro PASQUALE Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fausto Di Pede, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 290, presso lo studio dell’Avv. Maria Bruna Chito; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. BASILICATA n. 163/01/2014, depositata il 11/03/2014, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. 88801R101174.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 13