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Ordinanza — n. 19326/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses new issue claim but allows appeal against fixed irrigation maintenance fee denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19326/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the first ground of appeal inadmissible for introducing a new issue without prior contradiction, but accepted the second and fourth grounds. The Consorzio argued the Regional Commission failed to properly evaluate probative burdens and ignored specific facts like fire hydrants present on the land. Consequently, the court quashed the lower judgment denying the fixed maintenance fee and remanded the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 57 D.Lgs. 546/1992; Art. 860 c.c.; Art. 10 R.D. 215/1933: A cassation appeal based on a new issue is inadmissible if not previously debated, but an appeal challenging the assessment of specific irrigation benefits and probative burdens regarding fixed maintenance fees is admissible if the lower court omitted relevant factual elements.

Parole chiave

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new issue inadmissibility irrigation maintenance fees probative burden allocation fixed maintenance code 750 agricultural land benefits consumo idrico contenzioso tributario impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 57 D.Lgs. 546/1992
civ., violazione dell’art. 57 d.lgs.
Art. 860 c.c.
in relazione all’ art. 860 cod.
Art. 10 R.D. 215/1933
va premesso che il principio contenuto nell'art. 100 cod.
artt. 860 cod. civ
civ., violazione degli artt. 860 cod. civ., 10 r.d.
artt. 2697 cod. civ
civ., violazione degli artt. 2697 cod. civ.
art. 860 cod. civ
in relazione all’ art. 860 cod. civ., 10 r.d.
art. 100 cod. proc. civ
va premesso che il principio contenuto nell'art. 100 cod.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5177/2021 R.G. proposto da : CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10/B, presso lo studio dell’avvocato DE NICOLO ANNAMARIA (DNCNMR69R67L049J) rappresentato e difeso dall'avvocato SALTALAMACCHIA FLORA (SLTFLR69S69L049H) -ricorrente- contro GIOVINAZZI GERARDO, GIOVINAZZI EMANUELA, GIOVINAZZI PAOLO, GIOVINAZZI FABRIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTINI PAOLO NICOLA (TRNPNC54A01L049N) -controricorrenti- nonchè contro GIOVINAZZI NICOLA, SOGET SOCIETA' GENTIONE ENTRATE E TRIBUTI SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n. 1567/2020 depositata il03/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 1567/28/2020, depositata in data 03/08/2020 e non notificata, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 308/04/2013, accoglieva il ricorso proposto da Nicola Giovinazzi nei confronti della Soget S.p.A. e del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara avverso la cartella avente ad oggetto il pagamento del tributo “codice 750” relativo alla quota fissa di manutenzione e gestione degli impianti irrigui, anno 2012; 1.1 come è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che la semplice inclusione del terreno del Giovinazzi nel perimetro di contribuenza non era sufficiente a determinare l’assoggettamento al contributo, occorrendo anche uno specifico beneficio derivante dalle opere apprestate e tenute in buono stato manutentivo, beneficio che, nella specie, andava escluso sulla base di quanto comprovato dal consorziato;

2. il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

3. Gerardo Giovinazzi e Paolo Giovinazzi, n.q. di eredi di Nicola Giovinazzi, resistono con controricorso;

4. la Soget S.p.A. è rimasta intimata;

5. il Consorzio ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto priva di fondamento l’eccezione di inammissibilità dei motivi nuovi formulati dal Giovinazzi con l’atto di impugnazione aventi ad oggetto la dedotta inefficacia del piano di classifica; 1.1. il Consorzio assume che, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dai giudici di appello, circa la inerenza della questione a profili già dedotti, con il motivo in contestazione (contraddistinto al punto C.) il contribuente aveva palesemente introdotto un nuovo tema di indagine e decisione in precedenza non sottoposto al contraddittorio di lite;

2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 860 cod. civ., 10 r.d. n. 215 del 1933 e 18 l.r. Puglia n. 4 del 2012 per avere i giudici di appello ritenuto che l’ inclusione nel perimetro di contribuenza non era sufficiente a determinare l’assoggettamento a contributo di irrigazione per quota fissa sebbene i terreni del consorziato erano attraversati da fonti idriche collettive ed idranti; 2.1. ad avviso di parte ricorrente la Commissione Tributaria Regionale, violando gli artt. 860 cod. civ., 10 r.d. n. 215 del 1933 e 18. l.r. Puglia n. 4 del 2012, non aveva considerato che, nel caso in esame, il beneficio era certamente sussistente, come, peraltro, correttamente affermato dai giudici di primo grado, vertendosi in ipotesi di terreni attraversati da condutture idriche, trascurando di considerare che sulla scorta della medesima relazione tecnica di parte era emerso che sul fondo del contribuente insisteva una rete idrica consortile potenzialmente funzionante;

3. con il terzo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la questione della vigenza del piano di classifica; 3.1. secondo la prospettazione difensiva del Consorzio la Commissione Tributaria Regionale aveva del tutto omesso di valutare un fatto decisivo, vale a dire la circostanza relativa alla legittimità e vigenza del c.d. piano di classifica, dato questo che esonerava il Consorzio da qualunque onere probatorio;

4. con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 cod. civ. in relazione all’ art. 860 cod. civ., 10 r.d. n. 215 del 1933 ed all’ art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere i giudici di appello addossato l’onere probatorio circa l’utilitasal Consorzio anziché al consorziato; 4.1. secondo parte ricorrente posto che il piano di classifica, quale quello in esame, è lo strumento tecnico-amministrativo mediante il quale vengono individuati, sulla base di indici tecnici ed economici, i benefici specifici che gli immobili ricadenti all’ interno del comprensorio traggono dalle attività consortili, operando una presunzione iuris tantum in ordine ai vantaggi conseguiti dal contribuente, sussisteva un onere da parte di quest’ ultimo di offrire la prova contraria, prova nella specie non offerta come condivisibilmente affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale nella sentenza n. 308/04/2013, al f. 4;

5. il ricorso può trovare accoglimento nei termini appresso specificati;

6. il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse; 6.1. va premesso che il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte.

Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. (Sez. 2, Sentenza n. 1236 del 27/01/2012, Rv. 621157 -01); 6.2. orbene posto che, secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Regionale non ha accolto l’eccezione di inefficacia del piano di classifica formulata con l’atto di appello, decidendo la causa sul presupposto della operatività ed efficacia del piano di classifica medesimo, tale motivo va ritenuto inammissibile;

7. il secondo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono fondati, rimanendo assorbito il terzo; 7.1. la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che lo stesso aveva comprovato, sulla scorta della consulenza di parte e della documentazione prodotta, che difettava la prova di un beneficio diretto e specifico per i fondi di sua proprietà situati nel territorio di Castellaneta (TA) per effetto della mancata esecuzione da parte del Consorzio delle opere di bonifica e manutenzione necessarie, precisando che quest’ ultimo, rimasto contumace in primo grado, non aveva fornito prova alcuna del funzionamento degli impianti di irrigazione, non avendo allegato alcuna documentazione; 7.2. orbene in tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni l’avviso di liquidazione affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (Sez. 5, Ordinanza del 16/07/2021, 20359), poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. n. 215 del 1933 deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012; conf., fra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020, Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020 e Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021).

In particolare, l'avvenuta approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Sez. 5, Sentenza n. 13167 del 11/06/2014; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9511 del 18/04/2018). Solo in difetto dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022); 7.3. va, altresì, tenuto in debita considerazione che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016); 7.4. occorre, poi, richiamare il disposto di cui all’art. 18 della l.r.

Puglia n.4 del 2012, intitolato “beneficio di bonifica” che così testualmente recita: “1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica.

2. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.

3. Con riferimento alle funzioni consortili di cui all’articolo 9, il beneficio di bonifica è congiuntamente o singolarmente:

a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;

b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;

c) di disponibilità idrica e irrigua.

4. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.

5. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all’andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.

6. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acqueirrigue, di cui all’articolo 4.

7. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.

8. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel Piano di classifica e ripartiti fra gli enti pubblici interessati a tali benefici”; 7.5. qualora sussistano opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di norma, sussiste, quindi, un beneficio fondiario specifico e non generico, intrinseco nell'ipotesi di simili opere in quanto i fondi che ne possono fruire acquistano, di per sé, maggior valore per effetto di tali opere; 7.6. la Commissione Tributaria Regionale, senza esaminare le specifiche contestazioni formulate dal Consorzio con le controdeduzioni in appello, nel ribaltare la ricostruzione operata dai primi giudici - i quali, come analiticamente indicato in ricorso, avevano individuato una serie di elementi fattuali attestanti l’ utilitas di cui godeva il fondo del contribuente, rimarcando pure le lacune della perizia di parte ai fini della prova di quanto asserito dal contribuente quanto alla carenza di benefici -si è limitata a rilevare che, sulla scorta della consulenza tecnica di parte (i cui specifici contenuti non sono stati adeguatamente richiamati) e della allegata documentazione fotografica (non meglio precisata) doveva “quanto meno presumersi” il fatto negativo dell’ assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente; 7.7. orbene risulta di tutta evidenza che la Commissione Tributaria Regionale, nel negare la debenza del contributo per spese fisse cod. 750, non ha adeguatamente valutato gli oneri probatori incombenti sul consorziato in subiecta materia e non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, omettendo, in particolare, di esaminare il dato risultante dalle difese del Consorzio secondo cui all’ interno del fondo del contribuente ricadevano, all’ epoca dei fatti di causa, condotte ed idranti;

8. alla stregua delle considerazioni che precedono in accoglimento del secondo e del quarto motivo, assorbito il terzo, il ricorso merita accoglimento; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia;

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il ricorso in relazione al secondo ed al quarto motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per l