Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 19279/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute over marina fees due to new simplified settlement law application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19279/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court suspended the ongoing tax appeal regarding marina fees by applying the new simplified settlement procedure introduced in late 2022. The lower tribunal had rejected the cooperative's challenge to the municipality's authority to levy Tarsu on demanial areas used for boat mooring. Consequently, the case was remitted to a new docket pending the outcome of the expedited settlement process.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 187 della legge n. 197 del 2022; Art. 360 c.p.c.: The court suspends proceedings involving municipalities in tax disputes when the taxpayer requests the simplified settlement procedure defined by the new law, deferring judgment until the settlement deadline passes.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax dispute suspension municipal authority Tarsu levy marina fees demaniile areas Cassation remittal tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 187 della legge n. 197 del 2022
3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge n.
Art. 360 primo comma n. 3 del codice di procedura civile
Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993
Art. 16 della legge n. 84 del 1994
3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge n.
Artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182 del 2003
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA COOPERATIVA DI LAVORO FRANCESCHELLI ORFEO A R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE MARTINI; -ricorrente – contro COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA MARIA TAMBURRO, ALESSIA CARRETTA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 347/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Milena Balsamo.

Rilevato che La CTR della Toscana con sentenza n. 347/2019 rigettava l'appello proposto dalla Cooperativa di Lavoro Franceschelli Orfeo a r.l. nei confronti del Comune di Orbetello avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente presentato avverso gli avvisi di accertamento della Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all'omessa dichiarazione dell'imposta in questione avente ad oggetto un'area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti. Il giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell'amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamo ne.

Osservava, in particolare, che costituiva circostanza pacifica che il Porto di Talamone era gestito da Autorità Marittima, segnatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, e non da una Autorità Portuale. Rilevava che il servizio di raccolta rifiuti nel territorio comunale era stato conferito in appalto alla Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. di modo che la società contribuente era tenuta al pagamento della Tarsu. Riteneva che i «posti barca» fossero ricompresi nelle aree scoperte soggetta assoggettate a Tarsu. Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria.

Resiste con controricorso e memorie il Comune di Orbetello. Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 nonché degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182 del 24 giugno 2003, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione impositiva in capo al Comune di Orbetello nel porto commerciale di Talamone quale sede di Autorità Marittima. Si sostiene che la sola autorità competente per l'area destinata ad ormeggio natanti sarebbe l'Autorità Marittima presente all'interno del Porto di Talamone e cioè, nel caso di specie, l'Ufficio della Guardia Costiera. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

La ricorrente si duole della mancanza di una delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e della illegittima commisurazione della tariffa inerente la diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti applicata estensivamente e retroattivamente anche a quella degli ormeggi. 3.La ricorrente ha depositatoin data 23 maggio 2023 memoria con cui ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla legge 197 del 29 dicembre 2022. La c ausa deve, pertanto, essere sospesa, conformemente alla previsione dell’art. 1, comma 187, della legge citatan. 197 del 2022, e controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ( ora ottobre 2023) ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata .

La presente controversia ricade, difatti, tra quelle definibili ai sensi della legge n. 197 del 2022, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Orbetello, non ancora conclusa con sentenza definita alla data di entrata in vigore della legge. In conclusione, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nell’aduna