Cassation Court rejects appeal against Onlus registration denial due to lack of specific emolument calculation in statutes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that denied the registration of a foundation as an Onlus. The foundation argued its statutes were incompatible with distribution bans because they lacked specific emolument calculations for board members, while the Agency contended this violated statutory limits. The Court held that the law does not require a mathematical formula for emolument limits in statutes, allowing the lower court to assess the substance of the organization's activities rather than enforcing a rigid formal requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. d) d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; Art. 10, comma 6, lett. c) d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460: The statutory prohibition on profit distribution for Onlus organizations does not mandate the inclusion of specific mathematical calculation parameters for board emoluments in the statutes, permitting a substantive assessment of the entity's actual activities instead.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15909/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro FONDAZIONE E.P.A.S.S.S. – ENTE PROVINCIALE ACLI SERVIZI SOCIALI E SANITARI, elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense, 4, presso Antonia De Angelis, e rappresenta to e dife so dall’Avv. Vito Antonio Giannini, –controricorrente – ISCRIZIONE ANAGRAFE ONLUS Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 212 / 1 4 , depositata il 24/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giugno2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, neiconfronti della Fondazione E.P.A.S.S.S., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello della Fondazione avverso la sentenza della C.t.p. di Bariche aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.
2. L’Ufficiorigettava l’istanza assumendo l’incompatibilità di alcune clausole dello Statuto della Fondazione con il divieto di distribuzione ai membri, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione o fondi e riserve di capitale, previsto dall’art. 10, comma 1 , l ett.
d) d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare, rilevava l’incompatibilità della clausola statutaria che prevedeva gettoni di presenza per coloro che ricoprivano cariche sociali , senza quantificazione degli emolumenti. Evidenziavasul punto che la clausola era in contrasto con il combinato disposto di cui all’art. 10, comma 1, lett.
d) cit. con il successivo art. 10, comma 6, lett.
c) che stabilisce un limite agli emolumenti in misura pari a quello fissato per il Presidente del Collegio sindacale delle società pe azioni dald.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal d.l. 21 giugno 1995, n. 336 convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336.
3. La C.t.p. rigettava il ricorso ritenendo legittimo il diniego in ragione dellemotivazioni espresse dall’Ufficio. La C.t.r. riformava la sentenza impugnata. In particolare, osservava chelo Statuto non conteneva alcuna irregolarità in quanto l’art. 19.2 prevedeva divieto conformeal citato art. 10, comma 1, lett. d). d.lgs. cit.; l’art. 10.6 prevedeva il divieto specifico di cui all’art. 10, Cons. est. Rosanna Angarano 3 comma 6,lett.
d) cit. per i membri del Consiglio di Amministrazione ; l’art. 15.6 prevedeva analogo di vieto per i membri del Collegio sindacale.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che:
1. Preliminarmente va rilevato che la società resistente, con l a memoria depositata il 30 maggio 2023, ha espressamente rinunciato all’eccezione sollevata con il controricorso di violazione dell’art. 365 cod. proc. civ. e dell’art. 369, secondo comma, n. 3), cod. proc. civ. per inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per inesistenza della procura speciale conferita all’Avvocatura generale dello Stato. 1.1. La controricorrente ha preso espressamente atto del principio di diritto affermato dalla Corte, a Sezioni Unite– ed al quale deve darsi continuità – secondo cui , q uando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia, a mezzo dell'una o dell'altro, postula , necessariamente ed implicitamente,la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità(Cass.
Sez. U. 19/11/2019, n. 30008).
2. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 10, comma 1, lett.
d) e comma 6, lett.
d) d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dell’art. 2697 cod. civ. L’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver attribuito valore determinante alle clausole dello Statuto e per aver posto a carico dell’Agenzia l’onere di fornire la prova della violazione della disposizione in ordine al divieto di distribuzione, anche in modo Cons. est. Rosanna Angarano 4 indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Osserva che il provvedimento di diniego si fondava sull’omessa previsione di parametri di liquidazione dei compensi che poteva consentire agli organi gestori dell’associazione di porre in essere una condotta elusiva del divieto di percepire, anche in via indiretta, gli utili e gli avanzi di gestione. Aggiunge che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione è a carico del contribuente.
3. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett.
d) e comma 6, lett.
c) d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L’Ufficio assume che, pure prescindendo dalle osservazioni di cui al primo motivo, lo Statuto della Fondazione non è, nemmeno da un punto di vista formale,conforme alle norme citate in quanto il precetto normativo può ritenersi rispettato solo ove le clausole statutarie predefiniscano specifici e puntuali parametri di quantificazione degli emolumenti attraverso un merocalcolo matematico ed in rapporto alla funzione solidaristica.
4. Va disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso,per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., in ragione della asserita violazione del principio diautosufficienza. Il ricorso, infatti,contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, restando così assorbita l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente ai sensi dell’art. 360-bis cod, proc. civ. per violazione dell’art. 47 legge n. 69 del 2009. Cons. est. Rosanna Angarano 5 5.1. La Corte ha chiarito che, tra le clausole limitative di cui il legislatore ha obbligatoriamente richiesto l'espressa previsione nello Statuto di una Onlus, non è compresa l'indicazione dei limiti quantitativi entro cui possono essere riconosciuti emolumenti in favore dei componenti degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell'associazione.
Infatti, per un verso, si tratta di limite indicato direttamente dalla legge, e, per altro verso, non è consentito all'Amministrazione imporre ulteriori oneri, al fine di consentire l'iscrizione nell'anagrafe unica delle Onlus, che non trovino fondamento nella stessa legge (Cass. 16/05/2019, n. 13163). Ciò non esclude, tuttavia, come pure chiarito dalla Corte, che il superamento delle soglie comporti, in sé, l’esclusione dal regime di favore; l'eventuale mancato superamento, invece , non prova il contrario, né può essere invocato per ritenere congrua e corretta automaticamente l'erogazione dei compensi ove dal complesso degli elementi emerga che l'ente svolga in concreto una attività commerciale e la corresponsione delle somme percette sia sproporzionata e sostanzialmente ingiustificata sì da assorbire la gran parte dei proventi, distogliendoli dai fini istituzionali e rivelando, per contro, l'effettiva finalità lucrativa dell'ente, orientata all'utile(cfr.
Cass. 11/03/2021, n. 6835). 5.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Infatti, ha affermato che la clausola statutaria non poteva essere contestata in sede di controllo formale, bensì in sede di controllo sostanziale.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato.
7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, Cons. est. Rosanna Angarano 6 non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per es