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Ordinanza — n. 19199/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19199/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax agency's appeal inadmissible because the complaint lacked the required specificity under Article 112 of the Code of Civil Procedure. The agency failed to provide sufficient details in its petition to identify the specific procedural error regarding the lower court's handling of a new claim. Consequently, the entire appeal was rejected, and the agency was ordered to pay the opposing company's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 18, 21, 24, 57 d.lgs. n. 546/1992: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for the complaint are not specifically identified in the petition with sufficient detail to allow the Court to determine the nature of the alleged violation.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal procedural violation tax refund claim code of civil procedure tasse ambientali rimborso fiscale contributo per rimboschimento compensativo

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 18, 21, 24, 57 d.lgs. n. 546/1992
Art. 360, first paragraph, c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro MAGALDI POWER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, l.go Angelo Fochetti n.29 presso lo studio PWC TLS Avvocati e Commercialistie rappresentata e difesaper procura in calce al controricorso dall’Avv. Mario de Bellis. -controricorrente – avverso la sentenza n. 9756 / 2018 della Commiss ione tributaria regionale della Campania-sezione distaccata di Salerno, depositata il 13novembre 2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Tremonti bis- Processo- art.112 cod.proc.civ.Rilevato che: si legge dalla sentenza impugnata che la Magaldi Power s.r.l. presentò istanza di rimborso, al fine di potere usufruire dell’agevolazione prevista dall’art.6, commi 13 - 19 , della legge n.338 del 2000, in materia di detassazionedegli investimenti ambientali, che venne rigettata dall’Ufficio in quanto tale agevolazione, non trasferibile negli esercizi successivi, spettava solo nell’ipotesi in cui vi fosse stata produzione di utili mentre, nella specie, sussisteva una significativa perdita civilistica e fiscale.

Impugnato il diniego dalla Società, la Commissione tributaria di prima istanza accolse il ricorso e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania. In particolare, la C.T.R. ha dichiarato l’appello inammissibile ritenendo domanda nuova, preclusa in secondo grado, l’eccezione di decadenza sollevata dall’Ufficio. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su duemotivi cui resiste, con controricorso, la Società.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380bis.1 cod.proc. civ. alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso -rubricato: nullità della sentenza e del procedimento ex art.112 c.p.c. e 18, 21. 24 e 57 d.lgs. n.546 del 1992 in relazione all’art.360, primo comma, c.p.c,- l’Agenzia delle entrate lamenta che la C.T.R. non abbia pronunciato sull’originaria eccezione, sia pure svolt a in maniera sintetica, rappresentata dall’impossibilità di fruire dell’agevolazione/detassazione, non trasferibile negli anni successivi, in presenza di un risultato negativo pena il paradossale risultato di un rimborso di imposta non versata.1.1 La ce nsura è inammissibile per difetto di specificità.

La ricorrente, invero, non ha allegato in atti né trascritto in ricorso, neppure per stralci sufficienti allo scopo, l’atto di appello dal quale sarebbe dovuto risultare lo specifico motivo di impugnazione della sentenza sfavorevole di primo grado rispetto al quale si lamenta la violazione dell’art.112 cod.proc.civ. Al contrario, dalla lettura dell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate e allegato telematicamente dalla controricorrente, emergeche l’Ufficio, nell’atto di gravame, ha operato tutta la ricostruzione della norma agevolativa in esame sulla base dei documenti di prassi quale presupposto per poi dedurre, quale unico motivo di impugnazione, la decadenza della Società contribuente dai termini sia per la presentazione di dichiarazione integrativa sia per la presentazione dell’istanza di rimborso.

Né con il mezzo è stata specificamente censurata la declaratoria di inammissibilità dell’appello siccome vertente su domanda nuova.

2. Dall ’inammissibilità del primo motivo di ricorso consegue l’inammissibilità del secondo, vertente sul merito e con cui si sono dedottela violazione e/o falsa applicazione dell’art.6, commi da 3 a 19 della legge n.388 del 2000 e dell’art.38 d.P.R. n.602 del 1973.

3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente alle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 3.900, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, accessori come per le