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Ordinanza Interlocutoria — n. 19099/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on ICI tax due to lack of reasoning and suspends for simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19099/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's claim regarding ICI taxes on a beach concession. The Regional Commission ruled that the property owner must pay the tax even without formal cadastral registration, shifting the burden of proof for exemptions to the taxpayer. Consequently, the Court suspended the proceedings to allow the parties to utilize the new simplified definition procedure introduced by recent legislation.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 1, commi 186-205, l. 29.12.2022, n. 208: The failure to provide reasoning for tax quantification does not justify an appeal, but the introduction of the simplified definition procedure allows for the suspension of the trial pending the taxpayer's request and payment.

Parole chiave

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ICI tax assessment simplified definition procedure lack of reasoning appeal cadastral registration tax burden of proof suspension of proceedings beach concession false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.
Art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, n. 208
civ., la violazione dell’art. 112 cod.
Art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 208
civ., la violazione dell’art. 112 cod.
Art. 1, comma 205, della l. 29 dicembre 2022, n. 208
civ., la violazione dell’art. 112 cod.
D.L. 30 marzo 2023, n. 34
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20765/2020 R.G. proposto da Cooperativa Bagni di Mare Miramare, in persona del legale rapprentante p.t., in rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Leonetti del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – Contro Comune di Venezia, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Iannotta, dall’Avv. Nicoletta Ongaro e dall’Avv. Nicolò Paoletti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34 –controricorrente – e Oggetto:

ICI IMU ACCERTAMENTO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i propri uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Veneto n. 1064/2019 depositata il 6 novembre 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023dal Consigliere Stefania Billi RITENUTO CHE - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di rettifica (n. 30289241 del 201 0 ), emesso dal Comune di Venezia ( d’ora in poi controricorrente ), con cui è stata richiesta una maggiore imposta ICI per l’anno 201 0 alla Cooperativa Bagni di Mare Miramare(d’ora in poi ricorrente) in relazione ad uno stabilimento balneare posseduto in concessione demaniale; - il bene oggetto di imposizione non risultava ancora iscritto al catasto fabbricati ed era stato destinatario di un accertamento attraverso una rendita presunta pari ad € 25.000,00; - la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto; - la CTR ha rigettato l’appello proposto dall’odierna ricorrente, riformando la decisione di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:

• il mancato classamen to dell’immobile non esime il concessionario dall’obbligo di corrispondere l’imposta dovuta e legittima l'ente impositore a ricorrere, ai fini fiscali,alla rendita presunta con obbligo di procedere ad eventuale conguaglio in eccesso o in difetto una volta formatasi la rendita definitiva; • n ell'ipotesi in cui l'immobile sia oggetto di concessione demaniale la soggettività passiva non risulta dai pubblici registri immobiliari e deve essere conseguentemente comunicata dal concessionario al Comunecon apposita dichiarazione ICI;

• in materia di imposte reali l'onere di provare eventuali esenzioni o agevolazioni ricade sul contribuente e, nel caso di specie, non era dovuta alcuna notifica della rendita; - il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo, il controricorrente si costituisce con controricorso, il Comune ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ . Si duole che la sentenza non abbia affatto fornito alcuna motivazione in ordine alla quantificazione dell’imposta calcolata attraverso la rendita presunta, pari ad € 25.000,00, tenuto conto che lo stesso Comune di Venezia con i successivi di acc ertamento Imu per l'anno 2013 e per l'anno 2012 ha quantificato sul medesimo immobile una rendita pari ad euro 763,69.

2. Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di sospensione del procedimento contenuta nella memoria difensiva della ricorrente, con la quale ha dichiarato di volere avvalersi della procedura di definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022. In proposito ha rappresentato che il Comunedi Venezia ha aderito alla suddetta procedura. Ai sensi dell’art. 1, comma 186, della l. 2 9 dicembre 2022, «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». Il comma 197 del medesimo articolo prevede che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» (Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56). il comma 205 dello stesso articolo dispone che:

«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici» (Comma modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14);

3. Rilevato che il Comune di Venezia ha aderito alla suddetta procedura approvando il regolamento relativo all’applicabilità della definizione agevolata (Reg.30.3.2023, alleg. sub n.5 all’istanza di parte), deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di ve