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Ordinanza — n. 19093/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal when parties agree to settle and offset litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19093/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant, Aeroporti di Roma S.p.A., voluntarily requested to settle the tax dispute with the respondent, Comune di Fiumicino. Both parties agreed to offset their litigation costs against each other, thereby resolving the controversy without further proceedings. Consequently, the court ordered the full compensation of legal expenses and exempted the parties from the unified contribution fee due to the voluntary settlement.

Regesto Legislator

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater; When parties voluntarily agree to settle a dispute and offset litigation costs, the proceedings are extinguished and the punitive unified contribution fee is not applicable.

Parole chiave

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voluntary settlement agreement offsetting litigation costs extinguishment of proceedings unified contribution fee exemption tax dispute resolution indennizzo per rumore aeroportuale procedura all'aeroporto diritto della navigazione aerea

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228), in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n.
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4384/2016 R.G. proposto da: AEREOPORTI ROMA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA (SLVLVI57H67H501M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE FIUMICINO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE EUGENIO (DLLGNE62L02H501U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 30/2015 depositata il09/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO.

RILEVATO CHE Aeroporti di Roma S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 503/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento ICI per l’annualità 2012, emesso dal Comune di Fiumicino; il Comune resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente, la Corte rileva che la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’ente impositore, chiedendo compensarsi le spese di lite; a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di Fiumicino. 2.Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.

Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.

Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di