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Decreto — n. 19088/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal for non-opposition within deadline, declaring litigation extinguished and awarding costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 19088/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation extinguished because the appellant failed to oppose the proposed settlement within the statutory deadline. Although the appellant later requested a declaration of cessation of the dispute, the court ruled that the mere absence of an opposition constitutes a waiver of the right to contest the proposed definition. Consequently, the judgment was automatically terminated, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The failure to oppose a proposed definition of the dispute within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the automatic extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the cessation request.

Parole chiave

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procedural extinction failure to oppose waiver of rights proposed definition legal costs award rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
NAPOLI n.4320/2020 depositata il 28/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che in data 05/06/2023 è decorso il termine di cui all’art.
art. 380-bis c.p
NAPOLI n.4320/2020 depositata il 28/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 380 – bis c.p
NAPOLI n.4320/2020 depositata il 28/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9676/2021 R.G. proposto da: TECNOCAMPUS SRL rappresentato e difeso dall'avvocato PALMA GIOVANNI(PLMGNN78T27F799Z) dom. in Roma alla Via XX Settembre 98/E -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.4320/2020 depositata il 28/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che in data 05/06/2023 è decorso il termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. senza che sia stata presentata opposizione; considerato che solo in data 22/06/2023 è stata depositata istanza di cessazione della materia del contendere, per aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, chiedendo la declaratoria del la cessa zione della materia del contendere, ritenendo la r icorrente di aver “rinunciato” al contenzioso come previsto dalla relativa normativa; considerato che la rinuncia al ricorso, implicita nel caso in cui la parte ricorrente non chieda la decisione del ricorso, opponendosi alla proposta ex art. 380 – bis c.p.c., comporta l’adozione del decreto di estinzione, quale atto obbligato, non essendo previsto alcun tipo di controllo a posteriori; che, alla rinuncia conseguente alla omessa opposizione nei termini, non può attribuirsi da parte del ricorrente effetti diversi da quelli previsti dalla legge, rappresentati dall’estinzione del giudizio con conseguente regolamentazione delle spese; che, difatti, l’estinzione del giudizio non è un effetto del provvedimento della Corte, ma effetto direttamente consequenziale all’inutile spirare del termine per proporre opposizione ex art. 380 –bis c.p.c.; che, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione affinchè la Corte, in composizione collegiale, decidesse in merito alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, non rientrando siffatto provvedimento nelle attribuzioni del consigliere delegato, peraltro successivamenteallo spirare del termine previsto dal secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c, in forza del quale egli può solo dichiarare l’estinzione del giudizio; che, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere, prima della scadenza del termine per l’opposizione, la sospensione del giudizio in attesa della scadenza del termine del 30 settembre concesso alla Riscossione per l’eventuale diniego; visto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate –riscossione;

DICHIARA L’estinzione del giudizio e condanna la TECNOCAMPUS S.r.l. in persona del legale rapp. pro tempore al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite che si liquidano in € 10.687,00, oltre aspese prenotate a debito. Così