Decreto — n. 19038/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2963/2022 R.G. proposto da : FRATELLI CHIOFALO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato LONGO EUGENIO (LNGGNE76H28M272W) che lo rappresenta e difende ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende controricorrente nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE intimata avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.S ICILIA S EZ.DIST.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19038/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FRATELLI CHIOFALO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato LONGO EUGENIO (LNGGNE76H28M272W) che lo rappresenta e difende ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende controricorrente nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE intimata avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.S ICILIA S EZ.DIST.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2963/2022 R.G. proposto da : FRATELLI CHIOFALO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato LONGO EUGENIO (LNGGNE76H28M272W) che lo rappresenta e difende ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende controricorrente nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE intimata avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.S ICILIA S EZ.DIST.
MESSINA n.6101/2021depositata il 24/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,