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Ordinanza — n. 19003/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses jurisdictional claim but allows appeal due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19003/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the concessionary company's claim regarding the tax court's jurisdictional limits but granted the appeal on grounds of insufficient reasoning. The lower court annulled the tax assessment without verifying if the municipal council had authorized the contract, merely citing the lack of documentation. The court found this reasoning illogical and contradictory, violating the constitutional requirement for adequate judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.lgs. 546/1992; Art. 111, comma 6, Cost.: The power of tax commissions to disapply administrative acts presupposed to tax acts is not barred by the administrative judge's exclusive competence, yet the decision must provide concrete, logical reasoning rather than abstract formulas to meet constitutional minimums.

Parole chiave

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tax court jurisdiction administrative act disapplication insufficient reasoning judicial motivation constitutional minimum contractual authorization tax assessment annulment vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
17485 del 14.07.2017 in motiv.) secondo cui il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art. 7 del d.lgs.
Art. 12, comma 2, lett. e) e f) del dl 267/2000
Art. 42 d.lgs. 267/2000
Ed invero, la determina d’indizione della gara de qu a e l’aggiudicazione che ne consegue devono essere effettivamente adottate in ossequio al disposto dell’art. 42, comma 2, lett.
Art. 111, comma 6, Cost.
9105del 12.11.2017) e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6°, Cost.
Art. 360, primo comma, n. 1 e n. 3 cod.proc.civ.
3.Con la terza censura si deduce – in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.
articolo 7 d.lgs. 546/92
17485 del 14.07.2017 in motiv.) secondo cui il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art. 7 del d.lgs.
art. 42 d.lgs.267/2000
Ed invero, la determina d’indizione della gara de qu a e l’aggiudicazione che ne consegue devono essere effettivamente adottate in ossequio al disposto dell’art. 42, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 6.03.2006, n. 6265
Cass. S.U. 6.03.2006, n. 6265; Cass.
Cass. n. 17485 del 14.07.2017
6265; Cass. n. 17485 del 14.07.2017 in motiv.) secondo cui il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art.
Cass. S.U. 8.07.2003, n. 107
Cass. n. 13248 del 30/06/2020
Cass. n. 17196 del 17/08/2020
Cass. n. 9105 del 12.11.2017
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7157/2020 R.G. proposto da : SOGET SPA, elettivamente domiciliato in ROMA C/O ACDLEX VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA SERGIO rappresentato e difeso dall'avvocato MONACO DANILO (MNCDNL71L04C632W) -ricorrente Contro MANDOLA ANTONIO -intimato avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 5683/2020depositata il 01/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RITENUTO CHE 1.Antonio Mandola impugnava gli avvisi di accertamento per la Tarsu relativa alle annualità di imposta 2010- 2012, deducendo la carenza di potere della concessionaria, l’inagibilità di un piano del fabbricato e l’inidoneità di taluni locali a produrre rifiuti urbani, l’utilizzo parziale dell’immobile.

La CTP di Salerno rigettava il ricorso. Interposto gravame, la CTR della Campania accoglieva l’appello e riformava la decisione di prima grado, rilevando, in mancanza di documentazione che la Soget avrebbe dovuto produrre, che:, non può bastare un conferimento di incarico ad opera di un soggetto diverso dal consiglio comunale, il quale ha competenza esclusiva ex art. 12, comma 2, lett.e) ed f) del dl 267/2000 . Avverso la sentenza indicata in epigrafe, propone ricorso per cassazione la concessionaria svolgendo tre motivi, illustrati nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ..

Il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 2-Con il primo motivo di ricorso Soget lamenta - ex art.360, primo co., n. 1 cod.proc.civ. – la violazione dei limiti esterni e dei limiti interni della giurisdizione del giudice tributario. Per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato incidentalmente la carenza di potere accertativo di essa concessionaria, nonostante che tale questione: - avesse natura prettamente amministrativa non direttamente influente sul rapporto tributario; - concernesse la disamina di un atto, la delibera di affido del servizio, non avente natura generale e regolamentare, così da esulare dalla disapplicazione da parte del giudice tributario ex articolo 7 d.lgs. 546/92.

3. Il motivo è infondato. Va richiamato l'insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 6.03.2006, n. 6265; Cass. n. 17485 del 14.07.2017 in motiv.) secondo cui il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli atti amministrativi illegittimi "presupposti" agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere: esso sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal Giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato.

Le S.U., con sentenza dell’8.07.2003, n. 10783, hanno riconosciuto che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, soltanto le controversie tra il concessionario e l'Amministrazione, ma non anche quelle tra il concessionario e il privato, quandanche siano posti in discussione la titolarità del rapporto di concessione o i suoi contenuti (In applicazione di tale principio, in una controversia in cui il contribuente aveva allegato, contro il nuovo concessionario della riscossione delle imposte, subentrato al primo, la illegittimità - ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 43 del 1988 - del provvedimento della Direzione Regionale delle Entrate che aveva disposto il passaggio del carico tributario dal primo concessionario al secondo, in ragione della scadenza della concessione, la Corte ha affermato la giurisdizione delle commissioni tributarie (S.U . , Sentenza n. 774 del 16/11/1999;

Cass. 9.04.2019, n.9925). 4.Con il secondo motivo di ricorso la società Soget deduce - ex art.360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., deducendo la carenza motivazionale della sentenza gravata. Si obietta, difatti, che la Commissione tributaria regionale ha affermato la carenza di potestà accertativa; in particolare, si lamenta che la laconica motivazione non indica neppure l’atto che avrebbe dovuto essere adottato dal consiglio comunale, atteso che la convenzione è preceduta da un complesso iter procedimentale costituito da determine, decreti e infine il contratto di affidamento. 3.Con la terza censura si deduce – in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.

– la violazione degli artt.10 7 e 42 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, per avere la Commissione regionale attribuito al Consiglio comunale il potere di emanare le determine che è attribuito invece ai dirigenti dell’ente.

4. Il secondo motivo è fondato, assorbito l’ultimo. Si legge nella sentenza dei giudici di appello che la Soget non ha prodotto documentazione e nonostante ciò, i giudici di seconde cure hanno concluso per l’illegittimità del conferimento dell’incarico, in quanto esso deve essere deliberato dal Consiglio comunale. Sennonché, in mancanza, nella sentenza impugnata della trascrizione dell’eccezione sollevata dal contribuente con riferimento alla legittimità dell’affidamento ed in assenza di documentazione relativa all’affidamento, la motivazione della CTR -secondo la quale il conferimento di incarico deve essere dato dal Consiglio comunale ex art. 42 d.lgs.267/2000 - non consente di comprendere l’iter logico-giuridico sulla base del quale il giudicante ha annullato l’atto.

La motivazione non fa altro che citare la disposizione relativa ai poteri del Consiglio Comunale, omettendo di verificare se la concessione sia stata preceduta dalla deliberaconsiliare. Ed invero, la determina d’indizione della gara de qu a e l’aggiudicazione che ne consegue devono essere effettivamente adottate in ossequio al disposto dell’art. 42, comma 2, lett.

e) del TUEL. Detta norma richiede, infatti, ai fini dell’esternalizzazione dei servizi di competenza dell’ente locale legislativamente affidati in gestione diretta, una previa deliberazione del Consiglio comunale, che, non si comprende se, nel caso di specie, fosse assente, soprattutto perché il breve inciso che regge la motivazione è preceduta dall’accertata mancanza di documentazione. Difetta quantomeno nella sentenza gravata la concisa esposizione dei fatti allegati dal contribuente a fondamento del diritto preteso (non avendo il giudice minimamente accennato alle eccezioni dal predetto dedotte), ragion per cui la motivazione come sopra trascritta si risolve in formula astratta e stereotipata, valevole per un numero indefinito di casi, che non consentono di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 13248 del 30/06/2020;

Cass . 17196 del 17/08/2020). La motivazione è, dunque, manifestamente illogica e contraddittoria: in primo luogo la CTR, pur senza argomentare in concreto in ordine ai motivi del suo convincimento, in sede di esame di una eccezione in ordine alla legittimazione della concessionaria ha affermato che non basta che il conferimento di incarico sia stato disposto ad opera di un soggetto diverso dal Consiglio comunale, sebbene in precedenza avesse rilevato la mancanza di documentazione. Si è, in conclusione, in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr., per tutte, Cass. n. 9105del 12.11.2017) e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6°, Cost.

L'accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo con cui si censura la decisione della CTR, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ. per violazione degli artt. 107 e 42 d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; consegue la cassazione della pronuncia impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che d