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Sentenza — n. 18978/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished and orders cost compensation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18978/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by the City of Genova extinguished following the parties' mutual withdrawal. The appellant sought to overturn a lower court ruling regarding advertising license fees, citing jurisdictional defects and violations of the principle of *ne bis in idem*. The court ruled that since the appeal was withdrawn, the proceedings terminated without a substantive decision on the merits, and both parties agreed to bear their own costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the parties results in the extinction of the proceedings, and the special contribution for the losing party does not apply.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings contribution unificato ne bis in idem impugnazione della cancellazione prestazioni pubblicitarie pubblicità ingannevole

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 2909 cod. civ.
Art. 324 cod. proc. civ.
Art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
360, comma primo, n.4, cod.proc.civ., si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
360, comma primo, n.4, cod.proc.civ., si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132, n.
d.lgs. n. 446 del 1997
d), d.lgs. n. 446 del 1997, 7-octies, allegato alla l.
l. n. 43 del 2005
446 del 1997, 7-octies, allegato alla l. n. 43 del 2005, per non aver considerato che la delibera consiliare n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3706/2019R.G. proposto da Comune di Genova, in persona del Sindaco p.t., rappresentatoe difeso dagli Avv.tiMaria Paola Pessagno e Luca De Paoli , con domicilio eletto in Genova, via Garibaldi, n. 9; –ricorrente – contro Clear Channel Jolly Pubblicità s.p.a., rappresentatae difesa da gli Avv. ti Fulvio Lorigiola ed Elena Laverda , con domicilio eletto in Roma, via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell’Avv. Luigi Manzi; –controricorrente – Oggetto: Cimp avverso la sentenza n. 1359/2018 della CTR della Liguria, depositata il 19/10/2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2023 dal Consigliere Oronzo De Masi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Rosa Maria Dell’Erba , che ha c hiest o la declaratoria di estinzione del processo. FATTI DELLA CAUSA Il Comune di Genova propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR della Liguria aveva accolto l’appello di Clear Channel Jolly Pubblicità s.r.l. avverso la sentenza della CPT di Genova di rigetto dell’ impugna zione dell’avviso di liquidazione relativo al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), anno 2011, notificata dal predetto Comune, e dichiarato non dovuto il maggiore importo preteso.

La società contribuente resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.,si deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario e con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt.2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.,del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem, avuto riguardo all e in t ervenut e pronunc e del gi udice amministrativosulle deliberazioni con le quali il Comune ha stabilito le tariffe superando il previsto limite legale, con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n.4, cod.proc.civ., si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132, n. 4, cod.proc.civ., perché il giudice di appello, apoditticamente, ha fatto proprie le argomentazioni della contribuente in merito alla illegittimità delle deliberazioni tariffarie, con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ., si deduce l’omesso esame di fatti decisivi p e r il giudizio oggetto di discussione tra le parti in merito ai punti oggetto della censura che precede, con il quinto motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione degli artt. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446 del 1997, 7-octies, allegato alla l. n. 43 del 2005, per non aver considerato che la delibera consiliare n. 36 del 26/3/2001, istitutiva del CIMP e le successive delibere di giunta con cuisono state approvatele tariffe hanno tutte rispettato il limite previsto dalla legge.

Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Le spese devono essere integralmente compensate, stante l’accordo delle parti sul punto. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processoed integralmente compensate le spese delgiudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 giu