Italian tax court declares case extinguished due to parties' mutual agreement to settle and offset costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute between the Italian Revenue Agency and Santander Consumer Bank extinguished. Both parties submitted formal requests to terminate the proceedings, citing a mutual agreement to settle the matter and offset all associated legal costs. Consequently, the court found no need to address the underlying issue regarding the denial of IRAP reimbursement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When parties mutually agree to extinguish proceedings with offsetting costs, the court must declare the case extinguished without applying the unified contribution payment.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9539/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SANTANDER CONSUMER BANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SCROFA N.57, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI (ZPPGCR65M20H501A) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA (PZZGPP60H15H224O), GIUSEPPE RUSSO CORVACE (RSSGPP50D13L049X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
PIEMONTE n. 331/2016 depositata il 09/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA La Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza n. 331/16, depositata il 9.3.2016, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo illegittimo il diniego del rimborso dell’IRAP richiesto dalla Santander Consumer Bank SPA. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia, con un motivo. Ha resistito con controricorso la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE Va premesso che, in data 7.1.2023 la resistente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, ritualmente sottoscritta da entrambe le parti. In data 14.3.2023 analoga istanza di estinzione del giudizio è stata depositata dall’Agenzia delle Entrate, sebbene per evidente errore materiale nella stessa si faccia riferimento all’art. 6 del d.l. n. 119/2018. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, a spese compensate, come inteso dalle parti.
Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudiz