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Ordinanza Interlocutoria — n. 18966/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal regarding boat docking services until July 10, 2023, under new VAT deferral law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18966/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal between the Revenue Agency and Tirrenia S.p.A. regarding the VAT status of boat docking services. The taxpayer invoked a new law allowing tax authorities to settle pending disputes via payment plans, which automatically pauses proceedings until July 10, 2023. Consequently, the case remains on hold until the statutory deadline expires or the taxpayer formally requests the expedited settlement procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022; Tax proceedings involving the Revenue Agency are suspended upon the taxpayer's request for expedited settlement, pending the statutory deadline of July 10, 2023.

Parole chiave

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VAT deferral procedure tax dispute suspension Revenue Agency settlement boat docking services Cassation interlocutory order imposta sulle imbarcazioni esenzioni all'importazione e all'esportazione esenzione dall'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022
In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato,con modalità tel ematiche, in data 31 gennaio 2023, istanza disospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n.
Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022
In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato,con modalità tel ematiche, in data 31 gennaio 2023, istanza disospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n.
Art. 1, commi 198 and 200 of Law n. 197/2022
In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato,con modalità tel ematiche, in data 31 gennaio 2023, istanza disospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n.
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Testo completo

onsigliere Rel. ORDINANZA sulricorso 1520 /2020 proposto da: AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - contro SOCIETA’EDILIZIA TIRRENA S.E.T. S.P.A., in persona del legale rap- presentantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano De Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gabriele Petrocchi in Roma,via Emilia n.81; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.689/3/2019 della COMM.TRIB.REG. dellaLiguria, depositata il 31/5/2019 e non notificata;

Uditala relazione della causa svolta in data 24/2/2023 dal Consigliere PIERPAOLOGORI. Rilevatoche: 1.La Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n.689/3/2019 depositata il 31/5/2019 rigettava l’appello proposto dall’Agenziadelle entrate avverso la sentenza della Commissione tri- butariaprovinciale di La Spezia n. 206/2/2017 la quale av eva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla SOCIETA’ EDILIZIA TIRRENIA S.p.a.avente ad oggetto l’avviso di accertamento IVA 2014. 2.In particolare , l’Amministrazione finanziaria contestava che le pre- stazionidi ormeggio, locazione o concessione di p osti barca potessero goderedel criterio di non imponibilità ai fini IVA ex art.9 comma 1 del d.P.R. n. 633/72, interpretazione non condivisa nei due gradi di me- rito. 3.Contro la sentenza d’appello l’Agenzia ricorre per cassazione per due motivi,cui replic a la contribuente con controricorso.

Da ultimo la so- cietà deposita memoria con istanza di sospensione del giudizio per proceduradi condono. Consideratoche:

4. In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositato,con modalità tel ematiche, in data 31 gennaio 2023, istanza disospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, in vigore dall '1 gennaio2023). 4.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e gr ado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 4.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospes o fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 4.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che:

«Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della s ezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 lug lio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia.

Nel caso in cui la defi nizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla contr oparte nel medesimo termine ». 5.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

P.Q.M.

La Corte