Cassation court dismisses tax agency appeal allowing refund of ab initio unpaid excise duty outside standard compensation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that allowed a refund of excise duty. The agency argued the claim was time-barred under the two-year statute of limitations, but the court found the duty was never due from the start. Consequently, the limitation period began immediately upon the erroneous payment rather than at the end of the tax relationship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1995; Art. 56, comma 1, TUA: When excise duty is paid ab initio without legal basis due to EU exemption, the two-year limitation period for refund begins immediately upon payment, excluding the standard tax relationship closure mechanism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8214/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENI SPA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRIESTE n. 7/2022 depositata il17/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa Acam Clienti s.p.a., società distributrice di energia elettrica e gas naturale, in quanto tale tenuta al versamento delle accise, con istanza del 30 aprile 2015, ha chiesto il rimborso del saldo a credito della dichiarazione di consumo presentata il 30 marzo 2012 per l’anno precedente e di due rate versate in acconto il 16 gennaio e il 16 febbraio 2012.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto la domanda di rimborso con riferimento ad ambedue i crediti, rilevando l’avvenuto decorso del termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (c.d. TUA). La CTP di Udine ha accolto il ricorso della contribuente. La CTR del Friuli Venezia Giulia ha rigettato il successivo appello dell’Agenzia. Quest’ultima affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo. La contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione Con l'unico articolato motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1995, per avere la CTR erroneamente escluso la tardività dell'istanza di rimborso.
Il ricorso è fondato e va accolto. Nel caso di specie il recupero dell’addizionale da parte della contribuente atteneva, con certezza, ad un credito ab origine non dovuto, eppure indebitamente versato. Invero, giova rammentare che le addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica, introdotte dal secondo comma dell’art. 6 d.l. n. 511 del 1988, sono state abrogate dall’art. 4, comma 10, d.l. n. 16 del 2012, conv. Dalla L. n. 44 del 2012. L’abrogazione è stata resa necessaria dall’esigenza di coordinamento delle disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che ha abrogato la Direttiva 92/12/CEE.
Infatti, secondo il diritto eurounitario una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, solo ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispettosa delle regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel Retail, punti 35 - 36; analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.;
Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22). Punto decisivo ai fini della sopravvivenza, secondo il diritto dell'Unione Europea delle imposte addizionali è, in definitiva, la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (Corte di Giustizia UE, 24 febbraio 2000, C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2000, C-437/97, EKW e Wein Co., punto 31; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C- 82/12, Transportes Jordi Besora, cit., punto 23).
Perché un'imposta possa garantire la finalità specifica di matrice eurounitaria, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modoche sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 - 39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30;
Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41). Tra queste finalità specifiche non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un Ente Locale (Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 29). Le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con I. 27 gennaio 1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. Ig. 504/1995 come modificatidall'art. 1 d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali.
Ne consegue che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (ex multis, Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n. 16923). Ove si consideri che le imposte addizionali per cui vi è controversia non erano, fin dall’inizio, dovute, se ne ricava che il relativo importo versato era idoneo ad integrare un credito immediatamente esigibile, quindi suscettibile di essere immantinente richiesto indietro.
In sostanza, valeva il contribuente avrebbe dovuto far valere l’indebito entro il termine biennale di cui all’art.14, comma 2, del d. Igs. n. 504 del 1995, termine decorrente dal singolo versamento d’imposta non dovuto. Invero, nella fattispecie in esame viene in rilievo un'istanza di rimborso di accisa versata sul gas naturale destinato per la produzione di energia elettrica che, in quanto non dovuta ab origine in considerazione del regime di esenzione – in forza dell'efficacia diretta dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del d.lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza resa in causa C-226/07 –, costituisce un pagamento indebito, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza dell'istanza di rimborso, in applicazione dell'art. 14, comma 2, TUA, dalla data del singolo versamento.
Si è, pertanto, al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell'accisa cui fa riferimento la ricorrente, in base al quale – in considerazione del congegno di compensazione prescritto ai sensi dell'art. 56, comma 1, TUA (secondo cui «Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto»), operante fino all'esaurimento del rapporto tributario. In altri termini, a fronte di un rapporto tributario già travolto dalla connotazione indebita delle addizionali versate, non viene in rilievo il revirement inaugurato da Cass. n. 16261/2019, ad avviso della quale "In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione".
Infatti, non può esservi un credito fiscale suscettibile di spostarsi di volta in volta "in avanti", rinnovandosi di anno in anno finché il rapporto tributario non si chiuda, qualora – come nel caso di specie – quel rapporto si riveli, per la natura indebita della pretesa fiscale, destinato a venir meno fin da subito. Pertanto, la decadenza era cominciata a decorrere dal momento stesso in cui l’indebito si era concretizzato, il che conduce a constare che il termine di due anni ex art. 14 su richiamato era, al momentodella richiesta di rimborso, già inesorabilmente spirato.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente, nulla dovendosi disporre sulle spese tenuto conto dell’esito della controversia alla luce dell’evoluzione della disciplina normativa vigente anche in ragione degli interventi della giurisprudenza unionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricor