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Ordinanza Interlocutoria — n. 18935/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal process pending simplified settlement agreement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18935/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax appeal proceedings pending the definition of a simplified settlement agreement. The taxpayers argued that the lower court incorrectly applied double presumptions of liability to them and the liquidator for unpaid taxes. The court granted the suspension because the parties had formally requested to utilize the new simplified dispute resolution mechanism provided by recent legislation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022; Art. 1, comma 1 of Law n. 197/2022: When taxpayers declare their wish to avail themselves of the simplified definition of the dispute under the new law, the court must suspend the ordinary proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement agreement tax appeal suspension double presumption of liability liquidator responsibility simplified dispute resolution sottrazione dell'iva debito di contributi ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022
Consideratoche: - èin atti istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.197/22 con la quale i contribuenti hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art.1, commi 186 - 202, della medesima legge;
Art. 1, commi 186-202 of Law n. 197/2022
Consideratoche: - èin atti istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.197/22 con la quale i contribuenti hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art.1, commi 186 - 202, della medesima legge;
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26712 /20 17 R.G. proposto da DEANGELIS MASSIMILIANO quale liquidatore della IM.EL s.r.l. (società cessata in data 17 maggio 2013), CASONI MARA , già socio della predettasocietà, GAVILLUCCI SIOME, già socio della predetta società tuttirappresentati e difes i in forza di procura specia le in atti dall’avv. SalvatoreTaverna, dall’avv. Anna Stefanini e dall’avv. Luca Stevanato condomicilio eletto presso lo studio dei ridetti difensor i in Roma, viale ReginaMargherita n. 262 ; –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato ; -controricorrente – Oggetto:rinvio a n. ruoloex L. 197/2022 Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado d el Lazio, sez. staccata di Latina, n. 1979 / 18 / 1 7 depositata in data 07/04/2017, non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 24/02/2022dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - i ricorrenti Massimiliano De Angelis (amministratore e liquidatore dellasocietà IM. EL s.r.l.), Mara Casoni, Simone Gavillucci (soci della ridetta società) impugnavano l’avviso di accertamento emessodall’Ufficio per l’anno 2006 e loro notificato nel dicembre 2014a seguito dell’attività di controllo relativa alla società IM.EL s.r.l.,cancellata da registro imprese in data 17 maggio 2013; - la CTP accoglieva i ricorsi; appellava l’Amministrazione Finanziaria; - la CTR con la pronuncia gravata ha accolto l’impugnazione dell’Agenziadelle Entrate; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a tre motivi;l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso; - il primo motivo di impugnazione deduce la viola zione e falsa applicazionedegli artt. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamenteattribuito ai soci e al liquidatore la responsabilità peril debito tributario per IVA e IRAP in forza della c.d.

“ ristretta base societaria ”, traslando quindi nei confronti dei sopra detti i debiti per tributi , anche in ragione poi della cessazione della societàin argomento; - il secondo motivo si duole, sotto altro profilo, della ulteriore erroneità della pronuncia gravata per avere la CTR fondato le proprie conclusioni su responsabilità solo presunte, in quanto nessunacondotta era ascrivibile ai soci e al liquidatore ai fini di darprova della loro responsabilità per i tributi evasi in cap o alla società; Cons.Est. Roberto Succio - 3 - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, 2495 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR applicato illegittimamente a carico dei contribuenti u na doppia presunzione, consistente nella presunzione di percezione di sommedi denaro come utili extracontabili e nella presunzione di responsabilità, mentre l’onere di provare la sussistenza della maggior materia imponibile gravava sull’Ufficio e non pote va ritenersi adempiuto in virtù dell’applicazione del surrichiamato meccanismodi duplice presunzione ;

Consideratoche: - èin atti istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.197/22 con la quale i contribuenti hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art.1, commi 186 - 202, della medesima legge;

P.Q.M.

sospende il processo ai sensi dell'art. 1, comma 1