Cassation court dismisses tax refund appeal due to administrative self-annulment and orders full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the subject matter of the dispute ceased because the tax authority had already annulled its own refusal to grant the refund in an administrative self-annulment proceeding. The appellant argued that the awarded damages for job insecurity were non-taxable compensation, but the court noted the refund request had been fully satisfied by the administration. Consequently, the appeal was dismissed, and the court ordered full compensation for litigation costs between the parties due to prior interpretative uncertainties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 DPR 917/1986; Art. 375, 380-bis.1 c.p.c.: When the tax authority annuls its own refusal to grant a refund in autotutela, the subject matter of the tax appeal ceases, and full compensation for litigation costs is ordered between the parties.
Parole chiave
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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13200/2017R.G. proposto da: GIULIANELLI MARIA ELENA, elettivamente domiciliat a in Roma, via Nazario Sauro n. 16 presso lo studio dell’avv. Massimo Pistilli e dell’avv. Stefania Reho dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato dalla quale sono rappresentati e difesi ex lege, - controricorrent i - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 7413/13/2016, depositata il 24 novembre 2016; DINIEGO RIMBORSO -IRPEF 2010. R.G. N.13200/2017 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. Con istanza presentata all’Agenzia delle Entrate Giulianelli Maria Elena chiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulle somme erogate a seguito di sentenza del Tribunale di Viterbo – sezione lavoro, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del comportamento di detto Ministero,per avere stipulato nei confronti della ricorrente reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro per la copertura di esigenze lavorative e non transitorie, ed era stato disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell’occupazione lavorativa, nella misura pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, la contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo la quale, con sentenza n. 1141 /01/2015, depositata il 1° dicembre, lo rigettava, confermando la legittimità del silenzio-rifiuto impugnato.
3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 7413/13/2016, pronunciata il 19 ottobre 2016e depositata in segreteria il 24 novembre 2016, rigettava l’appello , condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione Giuianelli Maria Elena, sulla base di un unico motivo. R.G. N.13200/2017 Cons. est. Valentino Lenoci Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 5.La discussione del ricorso è stat a fissat a per il giorno 10 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:
6. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette), in quanto la somma riconosciuta dal Tribunale di Viterbo – sezione lavoro in suo favore aveva natura risarcitoria, in relazione alla condizione di precarietà lavorativa subita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e come tale non era assoggettate a tassazione.
7. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’A.F. annullato in autotutela il diniego del rimborso d’imposta richiesto, come da comunicazione in data 11 giugno 2019 ed allegato provvedimento n. 16880/2019 prot. della Direzione provinciale di Viterbo dell’Agenzia delle Entrate, ed avendo quindi accolto la richiesta avanzata dal contribuente.
8. Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi, in considerazione delle incertezze interpretative pregresse circa la natura del risarcimento dei danni per illegittima reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ancora esistenti al momento della proposizione del ricorso. P. Q. M. R.G. N.13200/2017 Cons. est. Valentino Lenoci La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spe