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Sentenza — n. 18924/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 18924/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18924/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12713/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro ABBANOA s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Franco Picciaredda, presso il cui studio in Roma, via Panama n. 95, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale rilasciata a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Sardegnan. 378/01/15, depositata il 17.11 .201 5.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18924/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 2-quater, comma 1-sexies del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modificazioni in l. n. 656 del 1994.

Parole chiave

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arretrati d'imposta sottrazione dell'iva contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12713/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro ABBANOA s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Franco Picciaredda, presso il cui studio in Roma, via Panama n. 95, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale rilasciata a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Sardegnan. 378/01/15, depositata il 17.11 .201 5.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nell ’udienza pubblica del 2 0 dicembre 20 22 , tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Tributi Accertamento Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per definizione della pendenza tributaria; FATTI DI CAUSA Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR accoglieva l’appello proposto dalla Abbanoa s.p.a. avverso la sentenza emessa dalla CTP di Cagliari che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dalla predetta contribuente avverso quattro avvisi di accertamento, con cui era stata recuperata maggiore IVA in relazione a diversi anni di imposta.

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. La contribuente resistevacon controricorso. Con successiva memoria l’Agenzia chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel sostenereche l’Ufficio doveva notificare un altro PVC per le ulteriori annualità in cui era accertata la medesima violazione tributaria, rispetto a quella per la quale era stato redatto.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che eventuali errori commessi dalle imprese appaltatrici, che avevano cedutobeni e prestato servizi in favore della contribuente, nell’individuazione della corretta aliquota IVA, non potessero ricadere sulla committente.3. Con memoria dell’1.06.2021 l’Agenzia delle Entrate chiedeva di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto, a seguito dell’intervenuta autotutela parziale degli avvisi di accertamento impugnati, la contribuente aveva provveduto alla definizione ex art. 2-quater, comma 1-sexies del d.l. n. 564 del 1994, convertito, con modifiche, nella l. n. 656 del 1994, versando integralmente e tempestivamente gli importi ancora dovuti, come risulta dalla allegata nota della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sardegna.

4. Alla luce di quanto indicato dall’Agenzia ricorrente il processo va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

5. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 2-quater, comma 1-sexies del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modificazioni in l. n. 656 del 1994.

6. Poichè il giudizio è stato promosso dall’Agenzia delle Entrate e tenuto conto del suo esito, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deci