Italian tax court dismisses appeal due to settlement under simplified tax procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following a settlement agreement reached by the taxpayer. The taxpayer had previously challenged an income tax assessment based on presumptive evidence regarding family assets, but the tax authority later accepted the simplified settlement procedure. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary, terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 of D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 6 of D.L. 23/10/2018 n. 119: When a taxpayer opts for the simplified settlement procedure and the tax authority does not oppose it within the statutory period, the judicial proceedings are automatically extinguished without further review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19377 /201 6 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, - ricorrente – contro BOSCO MONICA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio degli avv.ti Maria Sonia Vulcano e Claudio Lucisano, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 103/36/2016 , depositata il 27 gennaio 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2023 dal consigliere dott.
Valentino Lenoci ; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO– IRPEF 2007. R.G. N. 19377/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Con avviso di accertamento n . T7E052205913/2012 , notificato il 28 dicembre 2012, l’Agenzia delle E ntrate – Direzione provinciale I di Torino accertava sinteticamente il reddito della sig.ra Bosco Monica Maria, per l’anno 2007, in € 159.054,00, con conseguente determinazione di maggiore IRPEF per € 41.345,00, € 1.332,00 per relativa addizionale regionale, € 475,00 per addizionale comunale ed € 43.152,00 a titolo di sanzioni amministrative.
L’accertamento veniva eff ettuato con metodo sintetico, ex art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di una serie di elementi sintomatici riguardanti il nucleo familiare (comprendente il coniuge Massaglia Mario), e cioè, in particolare, il possesso n. 6 autovetture di grossa cilindrata, di n. 4 abitazioni gravate da mutui, di n. 1 imbarcazione a vela di metri 13,98 e la presenza di collaboratori domestici.
2. Avverso tale avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tr ibutaria provinciale di Torinola quale, con sentenza n. 129/11/2013, depositata il 12 dicembre 2013, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Piemonte , con sentenza n. 103 / 36 / 2016 , pronunciata il 12 gennaio 2016 e depositata in segreteria il 27 gennaio 2016 , rigettava l’appello e conferma va la sentenza impugnata.
4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso Bosco Monica Maria. R.G. N. 19377/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per il giorno 10 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
6. Preliminarmente, deve darsi atto della circostanza dell’avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, da parte della contribuente Bosco Monica Maria, per la quale l’Ufficio non risulta avereopposto diniego, né risulta presentata istanza di trattazione entro il termine previsto dal comma 13 del citato art. 6 d.l. n. 119/2018. Consegue la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese di giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha antici