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Ordinanza — n. 18870/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court allows taxpayer appeal rejecting Revenue Agency's use of registration tax value as sole proof for income tax capital gains.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18870/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had relied exclusively on the land's value determined for registration tax purposes. The taxpayer argued that this single parameter was insufficient to prove the actual capital gains realized in 1999. The court ruled that the registration tax value cannot automatically serve as the definitive basis for calculating income tax gains, requiring the tax authority to identify additional corroborating evidence.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015; In matters of income tax, the administrative authority cannot determine capital gains solely based on the value declared or ascertained for registration tax purposes without further corroborating evidence.

Parole chiave

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income tax capital gains registration tax value burden of proof tax assessment procedure inductive determination valore venale dell'immobile imposta sugli utili immobiliari reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015
12131, e non si era mancato, già in precedenza, di chiarire che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 8.5.2019, n. 12131
Cass. sez. VI-V, 6.6.2016, n. 11543
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Prossimo Vincenza, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to Antonino Minacapelli del Foro di Enna, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, alla via Tacito n. 90 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 43, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, il 17.12.2012, e pubblicata l’11.2.13; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Oggetto: Plusvalenza derivante da cessione di terreno edificabile - Omessa dichiarazione - Calcolo della plusvalenza -Valore accertato ai fini dell’imposta di registro - Unico parametro - Insufficienza. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Di Prossimo Vincenza l’avviso di accertamento n. RJC01T3000732, recante l’ammontare di Euro 47.046,02, ed avente ad oggetto la contestazione ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 41 bis del Dpr n. 600 del 1973, della mancata sottoposizione a tassazione di plusvalenza conseguente alla cessione, nell’anno 1999, di un terreno edificabile sito in Piazza Armerina, operazione di trasferimento immobiliare non annotata nella dichiarazione dei redditi (Mod.

Unico 2000).

2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, che accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il valore del terreno ceduto, ai fini del calcolo della plusvalenza, a £ 61.909.311 (pari ad Euro 31.973,49).

3. Avverso la decisione adottata dai giudici di primo grado spiegava appello la contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta. Si costituiva per resistere l’Agenzia delle Entrate, che proponeva pure ricorso incidentale. La CTR rigettava entrambi gli appelli, e confermava la decisione della CTP.

4. Ha proposto ricorso per cassazione Vincenza Di Prossimo, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente contesta la “illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., stante la omessa e insufficiente motivazione sui fatti controversi e decisivi per il giudizio”, con la conseguenza che la CTR ha adottato una motivazione puramente apparente.

2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, la ricorrente censura il giudice dell’appello per non aver rilevato “l’avvenuto adempimento dell’onere della prova da parte della contribuente in osservanza dei principi statuiti da codesta Suprema Corte di Cassazione con indirizzo giurisprudenziale consolidato … La sentenza impugnata è pertanto illegittima per insufficiente e contraddittoria motivazione su tutti i motivi dell’atto di appello incidentale … formulati dalla contribuente Di Prossimo Vincenza qui ricorrente” (ric., pp. 9 e 11).

3. Mediante il suo primo motivo di ricorso la contribuente contesta la mera apparenza della motivazione adottata dalla CTR, “non essendosi pronunciata sulla specifica materia del presente contenzioso (il valore di un terreno edificabile definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro non può automaticamente essere utilizzato come riferimento per accertare rettificare una plusvalenza di cessione ai fini delle imposte sui redditi” (ric., p. 8). Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente contesta la violazione dei corretti criteri legali di valutazione della prova da parte del giudice dell’appello, avendo quest’ultimo attribuito rilievo probatorio, peraltro esclusivo, a circostanze che non posseggono tale qualità. I motivi presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti. Scrive la CTR che “l’appellante … Di Prossimo Vincenza non è riuscita concretamente a dimostrare di aver venduto ad un prezzo inferiore a quello stabilito ai fini dell’imposta di registro; il valore ai fini del registro non è vincolante, ma è valido parametro di valutazione” (sent. CTR, p. 3), ed in definitiva il giudice dell’appello ha ritenuto di poter determinare il valore della plusvalenza conseguita dalla contribuente sul solo fondamento del valore del terreno accertato ai fini dell’imposta di registro.

5. La conclusione cui è pervenuta la CTR si pone in evidente contrasto con l’evoluzione legislativa e con lo stesso orientamento interpretativo ripetutamente proposto da questa Corte regolatrice in materia, essendosi chiarito che “in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria”, Cass. sez.

V, 8.5.2019, n. 12131, e non si era mancato, già in precedenza, di chiarire che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva -esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro”, Cass. sez. VI-V, 6.6.2016, n. 11543. 5.1.

Il ricorso proposto dalla contribuente risulta quindi fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da Di Prossimo Vincenza, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi espos