Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Veritas Veneziana, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, Ferro Ferdinando, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for definition of the case within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8593/2021 R.G. proposto da : VERITAS VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA, elettivamente dom.ta in Venezia -Mestre, viale Ancona, n. 22 presso lo studio dall'avvocato LEONETTI MASSIMILIANO (LNTMSM76M14B963X)dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro Ferro Ferdinando, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piove di Sacco (PD), Via Michiel 81 rappresentato e difeso dall'avvocato DONEGA' LUCA (DNGLCU73D03A001C) -controricorrente- nonchè Contro Comune di Chioggia Intimato -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
VENEZIA n.43/2021 depositata il 07/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci