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Ordinanza — n. 18813/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed as withdrawn without acceptance, leaving respondent liable for costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18813/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax authority's cassation appeal inadmissible because the withdrawal was not accepted by the respondent. Although the authority claimed the withdrawal was effective, the court ruled that under Article 390 of the Code of Civil Procedure, a withdrawal in a final appeal does not require the opposing party's acceptance to extinguish the proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the respondent remains liable for the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring the opposing party's acceptance, as the interest to contest the judgment ceases upon the judgment becoming final.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cassation procedure acceptance requirement tax litigation litigation costs final judgment procedural defect accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
14782 ) ; - per contro, il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. è condizionesufficiente per dichiarare l ’ estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art.
Art. 306, comma 1, c.p.c.
è condizionesufficiente per dichiarare l ’ estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306, comma 1, c.p.c. (secondocui "i l processo si estingue pe r rinuncia agli atti de l giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver Cons.Est.
art. 390 c.p
14782 ) ; - per contro, il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU, 18/02/2010, n.3876
Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259
SU, 18/02/2010, n.3876; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259; Cass, sez.
Cass, sez. 3, 21/06/2016, n.12743
2259; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n.12743; Cass.
Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782
3, 21/06/2016, n.12743; Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782 ) ; - per contro, il rispetto delle formalità previste dall'art.
Cass. Sez. 5 n. 28538 del 2019
Cass., sez.3, 18/09/2008, n. 23840
Cass., sez. 6 - L, 26/02/2015, n. 3971
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 7061 /20 1 8 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro AWIAUSTRALIAN WOOL INNOVATION LIMITED in persona d i proprio procuratorespeciale rappresentat a e difes a come da procura speciale in atti dall’avv. Emiliano Maisto e dall’avv. Antonio Finessi (PEC: antonio.finessi@ordineavvocatiferrara.it) con domicilio eletto in Roma pressol’avv.

Vincenzo Pentella nel suo studio in via Nomentana n. 294 (PEC:vincenzopentella@ordineavvocatiroma.org) - controricorrente – Oggetto: rinuncia al ricorso Cons.Est. Roberto Succio - 2 e RADDI ASSOCIATI – COMMERCIALISTI – REVISORI – ESPERTI CONTABILI - intimato – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el l’Emilia Romagna n. 2401 / 06 /1 7 depositata i n data 21 / 07 /20 1 7 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 05 /202 3 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Rilevatoe considerato che: - con atto datato 3 febbraio 2020 e prodotto in causa, l’Amministrazione Finanziaria ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto, chiedendo disporsi la compensazione delle spese “attesa la disponibilità in tal senso manifestata dalla controparte,giusta dichiarazione che si allega”; - tale atto è stato debitamente notificato ma non risulta esser stato accettato d alla contro parte ; né la dichiarazione di assenso di cui si è sopradetto risulta esser stata prodotta; -comunque, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenutodifetto di interesse alla decisione (Cass.

SU, 18/02/2010, n.3876; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n.12743; Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782 ) ; - per contro, il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. è condizionesufficiente per dichiarare l ’ estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306, comma 1, c.p.c. (secondocui "i l processo si estingue pe r rinuncia agli atti de l giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver Cons.Est. Roberto Succio - 3 interesse alla prosecuzione"), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti ( Cass.

Sez. 5 n. 28538 del 2019). La rinunzia al ricorsoper cassazione, infatti, non ha carattere c.d. “ accettizio ” ( tale da richiede re , cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivodi effetti processuali) ed inoltre, determinando il passag gio ingiudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. Cass ., sez.3, 18/09/2008, n. 23840; Cass., sez. 6 - L , 26/02/2015 , n. 3971) ; -nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità possanocompensarsi atteso il formarsi della determinazione dell’ufficio inrelazione ai sopravvenuti consolidati orientamenti di questa Corte ; p.q.m. dichiara inammissibile