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Ordinanza Interlocutoria — n. 18804/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal to allow simplified settlement under new 2022 tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18804/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal filed by the Revenue Agency against a taxpayer's regional commission decision. The underlying dispute involved allegations of fictitious interposition regarding the sale of company shares to the taxpayer's children, with the agency failing to prove the taxpayer personally received the funds. Consequently, the court halted the proceedings to facilitate a simplified settlement agreement under the new tax legislation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/22; Art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/22: The court may suspend a cassation appeal to allow the parties to opt for a simplified settlement procedure defined by the new tax law.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension fictitious interposition revenue agency appeal simplified tax procedure socio principale partecipazione agli acquisti complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/22
Considerato che -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volere avvalersidella definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art.
Art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/22
Considerato che -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 23985 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta edifende; -ricorrente- Contro Oggetto: Tributi Art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 Primino Marcotti, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.to Fabrizio Pavarotti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma Via Emanuele Gianturco n. 1; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 656/10/16 depositata in data 14 marzo 2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l'appello propostoda Primino Marcotti nei confronti d e ll'Agenzia delle entrate avverso lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Piacenza n. 109 / 03/2012 che aveva rigettato il ricorso proposto da l contribuentecontro l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 37,terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto considerato soggettointerponente, cui imputare quindi il reddito, nell'ambito della cessione di partecipazioni societarie, trasferite ai propri figli, attraverso la costituzione dellasocietà semplice Cano s.s., per la somma di euro 2.288.663,22, il 27 luglio 2006, e rivendute nello stesso giorno dalla società Cano s.s. alla Italcogim per la somma di euro 3.794.999,04, con somme poi confluite, tramite girocontifinanziari, a favore dei soci, ossia dei figli del Marcotti; -il giudice d'appello rilevava che l'avviso di accertamento muoveva dal presupposto che, mediante la cessione delle quote sociali possedute nelle società Doragas s.p.a. e Doragas 2 s.p. a.

Primino Marcotti avrebbe partecipato ad una operazione condotta mediante interposizione fittizia di persona, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, avvenuta tramiteinterposizione della società Cano s.s. e dei figli. L'Agenzia delle entrate non avrebbe fornito la prova che il contribuente fosse l'effettivo possessore del r eddito per interposta persona; in particolare, non era stata fornita la prova che il ricavato della cessione delle quote delle società Doragas s.p.a. e Doragas 2 s.p.a ad Italcogim s.p.a. fosse stato ricevuto proprio da Primino Marcotti essendo stata data dimostrazione, al contrario, con gli estratti conto bancari che i figli del ricorrente avessero intascato tale somma; -avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; resiste con controricorso il contribuente;

Considerato che -parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volere avvalersidella definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22fino alla data del 10 ottobre 2023 e rinvia la caus