Cassation appeal dismissed due to parties' agreement ending the dispute and loss of interest in the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement that extinguished the subject matter of the dispute. The appellant argued for a review of the tax assessment, but the court found that the agreement created a lack of interest in obtaining a judgment on the merits. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for a cassation appeal were no longer met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a settlement agreement between parties extinguishes the subject matter of the dispute, the subsequent loss of interest renders the cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4769-2020proposto da: SOGDIM S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROCCO MARINO giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro COMUNEDI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli AvvocatiGENNARO DI MAGGIO, LINDA RUSSO e FABIANA BONGIOVANNIgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenz a n. 5345 / 7/ 2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositat a il 18/6/2019 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 / 6 /20 23 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE laCommissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello principale proposto da Sogdim S.r.L. avverso la pronuncia n. 3861/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2016 emesso dal Comune di Ischia; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Sogdim S.r.L. proponericorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1.in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contendere in relazione all’accordo (così) perfezionatosi; 1.2.ricorre, dunque, una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368);
2. in ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti;3.non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass.., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di