Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18802/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' agreement ending the dispute and loss of interest in the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18802/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement that extinguished the subject matter of the dispute. The appellant argued for a review of the tax assessment, but the court found that the agreement created a lack of interest in obtaining a judgment on the merits. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for a cassation appeal were no longer met.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a settlement agreement between parties extinguishes the subject matter of the dispute, the subsequent loss of interest renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest settlement agreement cessation of subject matter inadmissible appeal tax dispute resolution compromettibilità perdita dell'interesse degno di protezione annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti;3.non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 24 giugno 2005, n. 13565
Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass.
Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368
13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368);
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
Cass., 20 luglio 2021, n. 20697
13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542)
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4769-2020proposto da: SOGDIM S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROCCO MARINO giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro COMUNEDI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli AvvocatiGENNARO DI MAGGIO, LINDA RUSSO e FABIANA BONGIOVANNIgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenz a n. 5345 / 7/ 2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositat a il 18/6/2019 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 / 6 /20 23 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE laCommissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello principale proposto da Sogdim S.r.L. avverso la pronuncia n. 3861/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2016 emesso dal Comune di Ischia; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Sogdim S.r.L. proponericorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1.in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contendere in relazione all’accordo (così) perfezionatosi; 1.2.ricorre, dunque, una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.

Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368);

2. in ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti;3.non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass.., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di