Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the taxpayer under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the taxpayer's voluntary withdrawal of the lawsuit. The lower court had confirmed a tax decision regarding supplementary pension taxation, but the appellant formally renounced the proceedings on May 10, 2023. Consequently, the court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to terminate the case without issuing a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: The voluntary withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, precluding any further judicial examination of the underlying tax dispute.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29396/2018 R.G. proposto da: RONDINELLA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI (SCHFNC69B04H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO LUCIANO FERRI (FRRFRC48A28H501I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.
BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DARIO BOTTURA (BTTDRA55D15F205C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELA ANZIANO (NZNDNL65T44H703V) -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1620/2018 depositata il 13/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Il contribuente Valter Luigi Rondinella ricorreva avverso la sentenza n. 1620/I/2018 del 13.03.2018 con cui la CTR per la Regione Lazio aveva confermato la decisione della CTP di Roma, pronunciatasi in tema di regime di tassazione della previdenza complementare di cui all’art. 23 d.lgs. n. 252/2005 relativa ad un ex dipendente INPS.
2. Il ricorso veniva affidato ad un unico motivo, cui replicava l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. L’INPS si costituiva depositando procura resa in calce al ricorso avversario, senza svolgere attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Va premesso che, in data 10 maggio 2023, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuente e dai difensori. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 cod. proc. civ. infine, il tenore della pronunzia, che ̀ di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilit à̀ dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:
Cass., Sez. 6^- 3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). Le spese di lite vanno compensate, in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’e