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Ordinanza — n. 18713/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to re-notify within half the original deadline after initial service failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18713/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to re-notify the proceedings within thirty days after the initial service attempt failed. Although the appellant had thirty months to file the appeal under the old statute, the service failure triggered a requirement to restart the notification process immediately. The court ruled that the appellant did not act with the necessary celerity to complete the notification before the halfway point of the original deadline.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 325 cod. proc. civ.: When service of a procedural act fails due to reasons not attributable to the notifier, the notifier must immediately reactivate the notification process and complete it within half the original time limit, unless exceptional circumstances are rigorously proven.

Parole chiave

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service of process failure re-notification deadline cassation inadmissibility procedural celerity notification half-term tax appeal service service irregularity prestazioni pubblicitarie

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
Orbene, seppure dagli atti risulta che la ricorrente ha provveduto alla notifica del presente ricorso il 23.6.2017 - ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 327 cod.
Art. 325 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 327 cod.proc.civ
Orbene, seppure dagli atti risulta che la ricorrente ha provveduto alla notifica del presente ricorso il 23.6.2017 - ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 327 cod.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 14594 del 2016 Rv.640441
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16710/2017proposto da: MG ADVERTISING S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sabrina Mariani ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, Via Gregorio VII, n. 186; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE; -intimata - avverso la sentenza n. 3213 / 1 /1 6 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 23/5/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe; Rilevatoche 1. La MG Advertising S.r.l. proponeva ricorso avverso diversi avvisi di accertamento relativi al pagamento dell’imposta di pubblicità del 2005 Oggetto:emessi dal Comune di Roma per omessi pagamenti relativi a installazionidi mezzi pubblicitari.

2. La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) con la sentenza n. 3213/1/2016, depositata il 23.5.2016, rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato legittima la pretesa di Roma Capitale.

3. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a settemotivi.

4. Il Comune di Roma non si è costituito.

5. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che gli avvisi di accertamento sono stati notificati alla contribuente il 25.1.2007 e che la stessa li ha impugnati con ricorso introduttivo del 20.3.2007 , con la conseguenza che il ricorso per cassazione in esame, proposto avverso sentenza pubblicata il 23.5.2016, è sottoposto al termine ‘lungo’ annuale di impugnazione di cui all'art. 327 cod.proc.civ. nella versione previgente alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 (ferma restando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che nella specie deve comunque computarsi), in quanto il nuovo e più breve termine di sei mesi si applica ai giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore (coincidente con il 4 luglio 2009).

Orbene, seppure dagli atti risulta che la ricorrente ha provveduto alla notifica del presente ricorso il 23.6.2017 - ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. nella suindicata versione- la stessa non è andata a buon fine, in quanto per come risulta dalla cartolina il destinatario risultava irreperibile nell’indirizzo indicato.2. Questa Corte, a Sezioni unite, ha affermato che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo parialla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez.

U, n. 14594 del 2016 Rv.640441 - 01 ). Nella specie, la ricorrente , dopo aver tentato di effettuare la notificazione a Roma Capitale ed avere avuto contezza della irreperibilità della stessa (evenienza che doveva apparirle tanto più singolare in ragione della natura di amministrazione comunale del destinatario definito irreperibile) non ha provveduto a riat tivare il processo notificatorio nel termine di trenta giorni , (né in altro comunque ragionevole) sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità proprio perchè Roma Capitale non si ̀ cost ituita. PQM La Corte -Dichiara inammissibile il ricorso. -Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. C