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Ordinanza — n. 18671/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when tax authority withdraws case via simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18671/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax appeal after the tax authority voluntarily withdrew the proceedings. The original dispute concerned a company's right to deduct VAT on non-existent transactions under the reverse charge regime. The court ruled that the withdrawal of the case by the opposing party extinguished the litigation, rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; When the tax authority withdraws a tax proceeding via the simplified settlement procedure, the litigation is extinguished and any pending appeal is dismissed as the subject matter no longer exists.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax authority withdrawal extinction of litigation reverse charge regime VAT deduction dispute Cassation dismissal moot appeal sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 193 del 2016
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 795 /2016 R.G. proposto da COM.STEELS.P.A., in persona de l legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difesa dall’Avv. Livia Salvini, elettivamente domiciliata presso lostudio del difensore sito in Roma, Via Mazzini n. 11; –ricorrente – contro Oggetto:Contradditto- rioendoprocedimen- tale- IVA - reverse charge AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardian.3593/44/2015 depositata il 10 agosto 2015, e non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tri- butaria Provinciale di Milano n. 3769/23/2014 la quale a su a volta aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società COM.STEEL S.p.a.avverso l’avviso di accertamento originato da p.v.c. con cui ve- nivarecuperata ad imposizione l’IVA detratta relativamente all’anno di imposta2006 e pari ad Euro 685.87 4,00, per aver la contribuente con- tabilizzatocosti per l’ammontare complessivo di Euro 3.429.370,40 re- lativia 14 fatture e ad una nota di credito, a fronte di operazioni rite- nutesoggettivamente inesistenti. 2.In particolare la sentenza impugnata dava co nto del fatto che dal p.v.c.emergeva come una società di diritto polacco, la I.M.T.

SP ZOO avesseemesso le suddette fatture ex art.74 del d.P.R. n.633/1972 e fossedomiciliata in Italia presso la SILVER TRUCKS S.r.l., cessata in data15.1.2007. La contri buente, che svolgeva attività afferente la la- vorazionedi materiali ferrosi, in applicazione del regime del “reverse charge”integrava le fatture emesse dalla società polacca procedendo allaconseguente registrazione sui registri IVA acquisti e vendite. 3.Il giudice d’appello, disattese le eccezioni preliminari, riteneva priva difondamento la tesi avanzata dalla contribuente di aver diritto alla detrazione,non avendo dimostrato l’assunto secondo cui non sapeva néera in grado di sapere che attraverso il pr oprio acquisto stava par- tecipandoad una frode fiscale. 4.Contro tale decisione la società propone ricorso, affidato a sette mo- tivi,cui replica l’Agenzia con controricorso.

Da ultimo la controricor- rentedeposita istanza di estinzione del giudizio per cessa zione della materiadel contendere. Consideratoche: 5.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata anteriormente all’adunanzacamerale del 7.3.2023 con cui l’Agenzia controricorrente hadichiarato - con nota di deposito notificata alla contro parte - che la societàha adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 ed ha versato gli importi dovuti, ai fini della rinunciaal ricorso. 5.1.La Corte inoltre osserva che l’Agenzia ha prodotto una nota in cui individual’avviso di accertamento, coincidente con quello alla base del presenteprocesso, dando atto del pagamento dovuto con effetto estin- tivo. 6.Il provvedimento estintivo è consequenziale e le spese di lite sono compensateessendo tale la comune volontà delle parti e del resto la documentazione versata agli atti dal contribuente attesta il sosteni- mento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenutoconto in questa