Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary settlement under simplified dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer voluntarily agreed to a simplified settlement procedure. The appellant had previously lost appeals against tax assessments, but later submitted an application to terminate the litigation by adopting the expedited resolution defined in the relevant decree. Consequently, the court ruled that no further judicial review was necessary as the underlying controversy ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193/2016; When a taxpayer voluntarily adopts a simplified tax dispute resolution procedure, the ongoing litigation is extinguished and no further cassation appeal is admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13918-2016proposto da: SERENELLI FORTUNATINA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO TESTA, che la rappresenta e difende giusta procuraspeciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -resistente– avverso la sentenza n. 387/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 27/1/2006 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/6/2023dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Fortunatina Serenelli propone ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delLazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2038/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma , che aveva respintoil ricorso proposto avverso cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle entrate in data 5/7/2012; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; da ultimo è stata depositata da parte ricorrente istanza , datata 22/7/2021, di estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, conseguente ad adesione alla definizione agevolata delle contr oversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 6 del DL n. 193/2016 (conv. in L. 225/2016), allegando documentazione ad essa inerente CONSIDERATO CHE 1.1.dalla dichiarazione resa nell’istanza di cessazione della materia del contendere, da ultimo depositata dal la ricorrente , e dal la documentazione allegata (domanda di definizione agevolata, comunicazione di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., bollettini di pagamento rateale), richiamate in premessa, emerge l'intervenuta adesione da parte dellacontribuente, con riguardo alla cartella per cui è controversia, alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n.193/2016 con integrale pagamento di quanto, all'uopo, liquidato da EquitaliaServizi di Riscossione S.p.A.;
2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio;
3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processoper cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazio