Ordinanza — n. 18658/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19512/2016R.G. proposto da: CASAFINA NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulianello n. 26, presso lo studio dell’avv. Giorgia Minozzi e dell’avv. Sandro Maria Musilli dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente /ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 118/38/2016 , depositata il 15 genn aio 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18658/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 cod. proc. civ., a seguito di domanda R.G. N.19512/2016 Cons. est. Valentino Lenoci di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n.
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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19512/2016R.G. proposto da: CASAFINA NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulianello n. 26, presso lo studio dell’avv. Giorgia Minozzi e dell’avv. Sandro Maria Musilli dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente /ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 118/38/2016 , depositata il 15 genn aio 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere dott.
Valentino Lenoci ; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF 2007. R.G. N.19512/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Con avviso di accertamento n. TK7013304455/2011, notificato il 31 agosto 2011, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale III di Roma accertava, nei confronti di Casafina Nicola, per l’anno d’imposta 2007, un maggior reddito in via sintetica per complessivi € 45.336,20, rideterminando quindi una maggiore IRPEF di € 13.548,00, oltre relative addizionali ed interessi, ed applicando la sanzione amministrativa unica di € 17.400,00.
2. Avverso tale atto il contribuente proponeva temp e stivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 5380/22/2014, depositata il 14 marzo 2014, lo rigettava.
3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 118/38/2016, pronunciata il 25 novembre 2015 e depositata in segreteria il 15 gennaio 2016, rigettava l’appello, condannando Casafina Nicola alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Casafina Nicola, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, la quale propone ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo.
5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma, e 380- bis . 1 cod. proc. civ. , come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:
6. Il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 cod. proc. civ., a seguito di domanda R.G. N.19512/2016 Cons. est. Valentino Lenoci di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n.
96. Tale rinuncia determina l’estinzione del giudizio, anche in mancanza dell’accettazione della controparte. Per costante giurisprudenza di questa Corte , infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazionedella controparte. Pertanto,non dovendo tale atto essere accettato per essere produttivo di effetti processuali, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnatae comporta il venir meno dell'interesse acontrastare l'impugnazione (Cass., sez. U., 30 novembre 2021, n. 37551; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).
7. I l giudizio deve quindi essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite. Non ricorrono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.