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Ordinanza — n. 18625/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax debt appeal when new settlement law is filed before judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18625/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer filed a settlement request under Law 130/2022 shortly before the hearing. The taxpayer had previously paid off debts based on a 2002 amnesty, but the tax agency later denied the claim, arguing debt records were received after the amnesty deadline. The court ruled that the timely filing of the new settlement procedure automatically terminated the ongoing litigation. Consequently, the administrative appeal was dismissed without a substantive decision on the original debt dispute.

Regesto Legislator

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Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Art. 130 della legge 2022: The filing of a settlement request under the new amnesty law extinguishes the pending judicial proceedings regarding the same debt.

Parole chiave

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tax amnesty procedure judicial extinction settlement request filing tax debt discharge procedural termination impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
S.p.A.) , con comunicazione n.C 29520030030238904, trasmetteva al ricorrente l'elenco dei ruoli consegnati da enti statali fino al 30 giugno 2001, ai fini della definizione agevolata, previstadall'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Pertanto, l'ufficio computava titolo di acconto le somme versate, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, riconoscendo al ricorrente il legittimo affidamento(art. 10, l.
Art. 130 della legge 2022
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25047/2021R.G. proposto da Cardelli Giuseppe, con l’avv. Antonino Arizia presso cui èelettivamente domiciliato in Messina, alla via Camiciotti, n. 102. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia –sezione staccata Messina , n. 3840 / 10 /2021 pronunciata il 25 g e nnaio 2021e depositata il 27 aprile 2021, non notificata.

Oggetto: Diniego condono n.26– 2 5047 - 2021 – 25/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il concessionario per la riscossione (Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A.) , con comunicazione n.C 29520030030238904, trasmetteva al ricorrente l'elenco dei ruoli consegnati da enti statali fino al 30 giugno 2001, ai fini della definizione agevolata, previstadall'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni ed integrazioni. Il ricorrente, in data 16 a prile 2004 , sottoscriveva l'adesione e versava l'importo stabilito per tale definizione agevolata, ritenendo pertanto definitivamente estinti i ruoli pregressi inseriti nella comunicazione ricevuta.

A distanza di circa sei anni, nell'esercizio della potestà di autotutela prevista per la P ubblica A mministrazione, l' A genzia delle E ntrate notificava con raccomandata al contribuente il provvedimento di diniego prot.n. 901 del 17 f ebbraio 2010 , relativo a lla definizione dei carichi di ruolo in esito agli estremi dei versamenti eseguiti dal ricorrente al fine di aderire al condono dei carichi iscritti a ruolo (art.12 cit.), sostenendo che il ruolo era stato consegnato al concessionario per la riscossione successivamente alla data del 10 luglio 2001 e non entro la data del 30 giugno 2001constatando, quindi, l'assenza di uno dei requisiti previsti dalla disposizione legislativa.

Pertanto, l'ufficio computava titolo di acconto le somme versate, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, riconoscendo al ricorrente il legittimo affidamento(art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212). Il provvedimento di diniegoera avversato avanti la CTP di Messina , che accoglieva le ragioni del contribuente sul presupposto che l'invito ricevuto dalla R iscossione per usufruire del condono riferiva espressamente che quelli elencat i erano i ruoli consegnati dall'ufficio finanziario prima delladata del 30 giugno 2001. 26– 2 5047 - 2021 – 25/05/2023 MMF Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’ufficio finanziario, riformava la sentenza impugnata, accogliendo il gravame dell’Agenzia delle Entrate.

Insorge ilcontribuente affidandosi a tre motivi di ricorso , cui re plica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato istanza di definizione agevolata ex l. n. 130/2022. CONSIDERATO In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata ex l. n. 130/2022, con attestazione di notifica e ricezione, unitamente alla prova del versamento (mod. F24) del dovuto ai fini della procedura clemenziale, d ichiarando non esservi stata opposizione nei termini di legge.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate ex l. n.