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Ordinanza Interlocutoria — n. 18620/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands tax appeal case to new role for file review regarding timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18620/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ordering instead that the case files be acquired for a new hearing. The taxpayer argued the appellate court violated procedural rules regarding the assessment of a synthetic tax notice and improperly valued evidence. The court determined that evaluating the timeliness of the appeal required a direct review of the original case files, necessitating a remand to a new procedural role.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 and 4 of the Civil Procedure Code; Art. 375 and 380-bis of the Civil Procedure Code: When the timeliness of an appeal depends on the timeliness of the dispatch of the case files, the court must acquire the files of the first and second instance degrees and remand the case to a new role.

Parole chiave

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tax appeal timeliness synthetic tax notice case file acquisition remand to new role procedural timeliness differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta ricupero di diritti doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 and 4 of the Civil Procedure Code
655, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 375, para. 2 of the Civil Procedure Code
Art. 380-bis of the Civil Procedure Code
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
RJ801A40156 1 /2008 , notificato il 20 settembre 2008, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale Catania, procedeva a determinare in via sintetica, a norma dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20281/2016R.G. proposto da: MAZZAGLIA ROSANNA DESIRÈ SABRINA , elettivamente domiciliatain Roma, via Monte Zebio n. 28 , presso lo studio dell’avv. Gaetano Alessi, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Libranti e dall’avv. Marcello Auteri in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia– sezione staccata di Catania n. 340 3 /18/2015 , depositata il 31 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere dott.

Valentino Lenoci ; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2001. R.G. N.20281/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Con avviso di accertamento n. RJ801A40156 1 /2008 , notificato il 20 settembre 2008, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale Catania, procedeva a determinare in via sintetica, a norma dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,il reddito conseguito da Mazzaglia Rosanna Desirè Sabrina per l’anno d’imposta 2001 nell’importo di € 375.072,17 , in base alla spesa di € 1.771.370,00 per l’acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata.

2. Avverso tale atto la contribuente proponeva temp e stivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cataniala quale, con sentenza n. 221/07/2010, depositata il 26 marzo 2010, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania , con sentenza n. 3403/18/2015, pronunciata l’8 maggio 2014 e depositata in segreteria il 31 luglio 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, e condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Mazzaglia Rosanna Desirè Sabrina, sulla base di settemotivi. Non si è costituital’Agenzia delle entrate, rimasta intimata.

5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma, e 380- bis . 1 cod. proc. civ. , come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. La ricorrente ha depositato memoria. R.G. N.20281/2016 Cons. est. Valentino Lenoci -Considerato che:

6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a sette motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 22, 51 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., quest’ultimo come richiamato dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nonché, ancora, dell’art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avrebbe erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello, notificato a mezzo posta, non avendo l’Ufficio appellante depositato in segreteria la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione, risultando così impedito il controllo circa la tempestività dell’atto. 6.2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce sempre la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.112, 324 e 329 cod. proc. civ., nonché dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avrebbe erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, avendo la C.T.P. accolto il ricorso della contribuente sulla base dell’eccezione preliminare di difetto di motivazione dell’atto impugnato, laddove, invece, i motivi di appello dell’Agenzia riguardavano questioni di merito, rimaste assorbite in primo grado. 6.3.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 132, R.G. N.20281/2016 Cons. est. Valentino Lenoci secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num.

3) e 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la contribuente che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in merito alla questione della ritenuta sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, che costituiva uno dei motivi di gravame e sulla quale la C.T.R. non si è espressa, valutando l’accertamento nel merito dei presupposti a fondamento dello stesso. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel decidere implicitamente sulla questione del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, era incorsa nella violazione delle norme che disciplinano la motivazione degli attiimpositivi, ed in particolare degli avvisi di accertamento di tipo sintetico, che impongono all’Ufficio, che emetta un avviso di accertamento ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, di integrarne la motivazione con le ragioni per le quali sono state disattese le giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio. 6.5.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num.

3) e 4), cod. proc. civ., per avere, i giudici d’appello, tratto elementi di giudizio, in ordine alla R.G. N.20281/2016 Cons. est. Valentino Lenoci mancata prova della natura simulata della quietanza di pagamento rilasciata nell’atto notarile di cessione delle quote sociali, dalla procura speciale, allegata al predetto atto, con la quale la mandante conferiva al procuratore l’incarico di pagare il prezzo e di ritirare la quietanza, e così integrando una motivazione meramente apparente. 6.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 1414 e 1415 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto che la lettera raccomandata che conteneva la controdichiarazione in ordine alla natura simulata della quietanza attestante il pagamento – da cui è stata tratta la presunzione di maggior reddito – non fosse idonea a comprovare la simulazione del pagamento, in quanto era pervenuta a destinazione il giorno successivo alla stipula dell’atto nel quale era stata resa la dichiarazione di quietanza. 6.7. Con il settimo motivo di ricorso la contribuente eccepisce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ., 57 d.lgs. n. 546/1992 e 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, a fini probatori, la modesta capacità reddituale del coniuge della ricorrente, circostanza dedotta per la prima volta in appello dall’Agenzia.

7. Così delineati i motivi di ricorso, ritiene la Corte che, al fine di valutare la tempestività dell’appello in relazione alla tempestività della spedizione, appare necessario acquisire i fascicoli di merito di primo e secondo grado. R.G. N.20281/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Deve quindi disporsi l’acquisizione suddetta, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo